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Tribunale di Palermo, 2 Agosto 2019

Sul perfezionamento della violazione degli obblighi conservativi

Tribunale di Palermo, 2 Agosto 2019
Sul perfezionamento della violazione degli obblighi conservativi

Il credito risarcitorio di natura extracontrattuale spettante ai terzi nei confronti degli amministratori infedeli – che, in ragione del fallimento, può essere fatto valere esclusivamente dalla curatela fallimentare ex art. 146 L.F. e 2394 bis c.c. – è un credito della massa, non rientrante nell’universalità di beni costituente l’azienda.

La violazione degli obblighi conservativi funzionali alla liquidazione, previsti agli artt. 2484 n. 4 e 2482 ter c.c., non può far sorgere alcuna conseguenza risarcitoria in capo agli amministratori quando non cagioni danno alla società ed ai creditori sociali.

Inoltre, l’inerzia è imputabile agli amministratori soltanto ove si protragga ingiustificatamente per un tempo superiore a quello occorrente al necessario accertamento ed all’adozione delle iniziative occorrenti. Essa non si integra necessariamente quando l’amministratore non convochi l’assemblea al fine di adottare i necessari provvedimenti o non iscriva la causa di scioglimento, essendo possibile la preliminare effettuazione di operazioni prodromiche all’attività liquidatoria della società, le quali mandano del pari il convenuto esente da colpa.

L’individuazione dell’esatto momento in cui si è verificata la causa di scioglimento rappresenta un elemento decisivo per ritenere colpevole o meno l’inerzia degli stessi.

Data Sentenza: 02/08/2019
Registro: RG 15825 / 2016
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Data: 26/02/2023
Massima a cura di: Matteo Milanesi
Matteo Milanesi

Laurea con lode in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore; diploma ISLE - Scuola di Scienza e Tecnica della Legislazione. Praticante avvocato e specializzando in Studi sull'Amministrazione Pubblica (SPISA).

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