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Tribunale di Venezia, 11 Dicembre 2024, n. 3541/2024

Sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa

Tribunale di Venezia, 11 Dicembre 2024, n. 3541/2024
Sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa

Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 168 del 2003, sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l. n. 27 del 2012, nel testo attualmente in vigore, le Sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti a conoscere, relativamente alle società ivi indicate, delle controversie relative ai rapporti societari e di quelle relative al trasferimento delle partecipazioni sociali od ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti. La norma, nella sua formulazione complessiva, valorizza, ai fini della individuazione della competenza delle Sezioni specializzate, il legame diretto della controversia con i rapporti societari e le partecipazioni sociali. Essa, infatti, pone l’accento sull’oggetto della controversia “che deve essere influenzato in via diretta dalla questione societaria, ed in tal senso milita nella lett.a) il riferimento ai “rapporti societari”, così come nella previsione della lett.b) l’attinenza alle partecipazioni sociali ed ai diritti inerenti”. Nella sua interpretazione si deve tenere conto, oltre che del dato letterale, anche della ratio ad essa sottesa, con cui “il legislatore ha inteso concentrare presso il giudice specializzato le controversie relative alle società ed alle loro vicende, a favore della certezza del diritto e contro il pericolo di moltiplicazione di liti inutili, che potrebbe verificarsi ove si operassero continui distinguo”. Premesso che ai fini della competenza per materia si deve avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio, da identificarsi in funzione della causa petendi, va, pertanto, affermata la competenza della sezione specializzata qualora il petitum sostanziale della controversia verta sui rapporti societari e sulle partecipazioni sociali. Qualora, invece, avuto riguardo alla causa negoziale emergente dal regolamento contrattuale e alle ragioni della domanda, la controversia non involga nessuna questione relativa al diritto societario “l’interpretazione razionale della disposizione induce ad attribuire la controversia al giudice ordinario” [in applicazione dei suddetti principi, nel caso di specie il Tribunale delle Imprese ha escluso la propria competenza, in quanto avuto riguardo al petitum e alla causa petendi della domanda in esame, la controversia non aveva ad oggetto un rapporto societario, poiché l’azione in oggetto non involgeva questioni inerenti la partecipazione sociale, che rilevava solo in via mediata, ma atteneva alla validità o meno di una serie di contratti di finanziamento asseritamente collegati ad acquisti azionari ed obbligazionari, rispetto ai quali l’acquisto delle azioni e la relativa titolarità non rilevava quale partecipazione effettiva alle dinamiche societarie dell’impresa ovvero ai benefici di essa].

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 11/12/2024
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Maddalena Bassi
Registro: RG 7036 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 28/11/2025
Massima a cura di: Filippo Aretini
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