Dal passaggio in giudicato della sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c. si origina tra le parti un rapporto di natura negoziale e sinallagmatica, soggetto alla disciplina generale dei contratti. Ne consegue che ai rapporti obbligatori così costituiti è applicabile la disciplina della diffida ad adempiere di cui all’art. 1454 c.c., sicché, una volta intimato alla parte obbligata l’adempimento entro un termine congruo e gravemente inadempiuto l’obbligo, l’inutile decorso del termine comporta la risoluzione del contratto derivante dalla sentenza ex art. 2932 c.c..