L’amministratore unico di s.r.l. che agisce per il pagamento del compenso deve provare soltanto la fonte del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l’inadempimento, o l’inesatto adempimento, della società; grava sulla società convenuta l’onere di provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto integrale pagamento.
Il c.d. partitario [prodotto dalla società per dimostrare il pagamento del compenso all’amministratore] è un documento di formazione unilaterale che non prova l’effettiva movimentazione di denaro dal conto della società.
Il pagamento del compenso eseguito in contanti a un terzo [convivente dell’amministratore] libera la società, ai sensi dell’art. 1188 c.c., solo se essa prova che il terzo era autorizzato o indicato dall’amministratore a riceverlo, ovvero che l’amministratore ha ratificato il pagamento o ne ha approfittato; è pertanto irrilevante la prova che il terzo abbia sottoscritto le buste paga e ricevuto il denaro, e l’allegata falsificazione della firma dell’amministratore ad opera del terzo contraddice, anzi, l’esistenza di un’autorizzazione.
La richiesta alla banca di emissione di un assegno circolare è inidonea a provare il pagamento del compenso, in mancanza di prova dell’effettiva emissione del titolo e dell’amministratore quale beneficiario.
L’iscrizione, nei bilanci della società successivi alla cessazione dell’amministratore dalla carica, di un debito verso gli amministratori sostanzialmente coincidente con il compenso richiesto costituisce elemento a sostegno della pretesa, ove la società non indichi il diverso soggetto che dovrebbe esserne considerato creditore.
Il credito dell’amministratore per il compenso costituisce debito di valuta, sicché la rivalutazione monetaria spetta solo se l’amministratore prova il maggior danno ai sensi dell’art. 1224, co. 2, c.c.