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Tribunale di Catanzaro, 20 Maggio 2024

Sulla legittimazione attiva all’esercizio dell’azione di opposizione alla fusione

Tribunale di Catanzaro, 20 Maggio 2024
Sulla legittimazione attiva all’esercizio dell’azione di opposizione alla fusione

Ai fini della prova della legittimazione attiva all’esercizio dell’azione di opposizione alla fusione o alla scissione non è indispensabile che il credito dell’opponente risulti dalle scritture contabili della società coinvolta nell’operazione di fusione e indicata come propria debitrice, ché, invece, la dimostrazione della qualità richiesta può esser data anche in altro modo. In particolare, con riferimento ai crediti contestati, ai fini dell’apprezzamento della legittimazione all’opposizione il giudice investito dell’azione ex artt. 2506 ter e 2503 c.c. deve limitarsi a una cognizione sommaria circa l’esistenza e fondatezza delle ragioni di credito dell’istante, potendo respingere l’opposizione per carenza di legittimazione solo quando la pretesa dell’opponente si presenti prima facie manifestamente priva di fondamento.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 20/05/2024
Registro: RG 3778 / 2019
Allegato:
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Data: 23/08/2024
Massima a cura di: Fabiano Belluzzi
Fabiano Belluzzi

Abilitato all'esercizio della professione forense e specializzato in diritto societario, fusioni e acquisizioni. LL.M candidate.

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