A seguito del fallimento della s.r.l., il socio che abbia promosso l’azione sociale di responsabilità quale sostituto processuale della società ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. perde la legittimazione, e così pure il singolo creditore che abbia proposto l’azione dei creditori sociali, perché il curatore è legittimato in via esclusiva all’azione ai sensi dell’art. 146 l. fall., che assorbe sia l’azione sociale sia l’azione dei creditori sociali, configurata in costanza di procedura come azione di massa. Resta salva soltanto l’azione individuale del terzo per danno diretto ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c.
Quando il fallimento della società sopravviene nel corso del giudizio di responsabilità contro l’organo amministrativo, spetta soltanto al curatore decidere se proseguire le azioni originariamente promosse, accettando la causa nello stato in cui si trova con le preclusioni assertive e istruttorie già maturate, oppure instaurare autonomamente un nuovo giudizio ai sensi dell’art. 146 l. fall.; in difetto di prosecuzione da parte del curatore le domande degli originari attori sono improcedibili per sopravvenuto difetto di legittimazione attiva.
Il terzo chiamato in causa dal convenuto, nei cui confronti siano state proposte domande soltanto in via subordinata, difetta di interesse alla riassunzione del giudizio di responsabilità interrotto per il fallimento della società, perché quelle domande presuppongono la procedibilità delle domande originarie; né sussiste un suo autonomo interesse alla riassunzione per ottenere la regolazione delle spese del giudizio interrotto, che in caso di mancata riassunzione sono regolate dall’art. 310, ultimo comma, c.p.c.
È inammissibile l’intervento adesivo del creditore sociale nel giudizio di responsabilità promosso dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., perché l’interesse a una migliore soddisfazione in sede di riparto è un interesse di mero fatto, perché l’esito del giudizio non incide sulla posizione giuridica del creditore, il cui diritto verso la società fallita non dipende dalla decisione.
La riunione di cause lascia inalterata l’autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi: le statuizioni e gli atti riferiti a un processo non si ripercuotono sull’altro per effetto della riunione, e permangono le preclusioni istruttorie e le decadenze già maturate.