Ricerca Sentenze
Tribunale di Milano, 27 Agosto 2024, n. 7780/2024

Sulla partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione

Tribunale di Milano, 27 Agosto 2024, n. 7780/2024
Sulla partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione

L’art. 8, co. 1, del D.Lgs. n. 28 del 2010 prevede la partecipazione personale delle parti, con l’assistenza del proprio avvocato, al primo ed ai successivi incontri della procedura di mediazione. Considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ciò implica che il Legislatore abbia voluto favorire il dialogo diretto ed immediato tra le parti ed il mediatore al fine di agevolare la composizione satisfattiva della lite, la parte non può limitarsi sic et simpliciter a far comparire solo e soltanto il proprio difensore. Nondimeno, ciò non implica che tale attività non possa essere delegata ad un altro soggetto (anche al rispettivo difensore). Tuttavia, a tale fine, la parte che intenda farsi sostituire è tenuta a rilasciare un’apposita procura che contempli il potere di partecipare alla procedura e quello di disporre dei diritti sostanziali oggetto della lite. Tale procura, inoltre, non può essere autenticata dal difensore, in quanto quest’attività non rientra nei possibili contenuti autenticabili, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., dal difensore, ma deve essere autenticata da un Pubblico Ufficiale (quale, ad esempio, un notaio). La violazione di tali prescrizioni comporta che la procedura di mediazione non possa considerarsi espletata, con conseguente improcedibilità dell’azione.

Data Sentenza: 27/08/2024
Carica: Presidente
Giudice: Anna Bellesi
Relatore: Vincenzo Carnì
Registro: RG 7488 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/09/2025
Massima a cura di: Paolo Burdese
logo