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Tribunale di Venezia, 3 Maggio 2023, n. 766/2023

Responsabilità dell’amministratore di s.r.l. per danno diretto al terzo indotto a contrarre da false rappresentazioni

Tribunale di Venezia, 3 Maggio 2023, n. 766/2023
Responsabilità dell’amministratore di s.r.l. per danno diretto al terzo indotto a contrarre da false rappresentazioni

Rispondono ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c. per il danno direttamente cagionato ai terzi gli amministratori di s.r.l. che, mediante un complesso di comportamenti commissivi e omissivi, rappresentino dolosamente una situazione artefatta [tempistiche irrealistiche di costruzione degli immobili e imminente rilascio della garanzia fideiussoria obbligatoria per legge, pur in assenza del permesso di costruire] e inducano così i terzi a stipulare contratti preliminari e a versare acconti che altrimenti non avrebbero stipulato né versato. Si tratta di un danno diretto, perché incide immediatamente sulla sfera patrimoniale dei terzi e anzi comporta un indebito incremento del patrimonio sociale, e non di un danno riflesso della diminuzione del patrimonio della società.

La responsabilità degli amministratori di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c. verso i terzi che abbiano contrattato con la società non discende dalla sola qualità di amministratore né dal mero inadempimento della società agli obblighi contrattuali, e richiede un quid pluris. È una responsabilità per danno diretto, distinta da quella per il danno riflesso consistente nell’insoddisfazione della pretesa creditoria per l’insufficienza patrimoniale determinata dalla mala gestio, azionabile ai sensi dell’art. 2476, comma 6, c.c.; occorrono pertanto l’allegazione e la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori idonea a cagionare un danno incidente direttamente sul patrimonio del terzo e legato alla condotta da un nesso di causalità immediata e diretta, secondo gli artt. 1223 e 2056 c.c.

L’azione individuale del terzo per danno diretto proposta contro gli amministratori di s.r.l. invocando l’art. 2395 c.c. va ricondotta all’art. 2476, comma 7, c.c., norma di analogo contenuto dettata per la s.r.l.

L’eccezione con cui il convenuto nega di aver rivestito la qualità di amministratore e di aver compiuto atti gestori attiene alla titolarità passiva del rapporto dedotto, e dunque al merito, perché la legittimazione passiva dipende esclusivamente dalla prospettazione dell’attore.

Risponde degli illeciti gestori come amministratore di fatto, anche per il periodo anteriore alla nomina formale, chi eserciti in modo continuativo e significativo i poteri tipici della funzione gestoria, conducendo in prima persona le trattative con i clienti, spendendo nei rapporti con i terzi la qualità di titolare della società in posizione paritaria con l’amministratore di diritto, impartendo disposizioni ai dipendenti e sottoscrivendo per la società proposte contrattuali e quietanze.

Quando la condotta dolosa degli amministratori integra gli estremi di un reato, al terzo danneggiato spetta anche il risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c., il quale, consistendo in una sofferenza interna non accertabile con metodi scientifici, può essere provato mediante presunzioni, fatti notori e massime di esperienza.

Data Sentenza: 03/05/2023
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Liliana Guzzo
Registro: RG 3667 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 30/07/2023
Massima a cura di: Lucia Benedetto
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