Il Tribunale aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la rinuncia alla condizione contrattuale (nello specifico una condizione risolutiva espressa) comporta una modifica contrattuale “con rilevante alterazione rispetto al precedente negozio” e in quanto tale deve essere adottata a mezzo di forma scritta (Cass. n. 22662/2015).
[In ogni caso, il più risalente orientamento giurisprudenziale, che ammette la rilevanza della rinuncia tacita alla condizione (Cass. n. 3740/1979), non risulta applicabile al caso di specie non essendo stato sufficientemente soddisfatto il relativo onere probatorio.]