Il contratto di consulenza cd. “financial advisory agreement“, consistente in un contratto atipico di consulenza con incarico anche di tipo mediatorio relativo alla cessione di partecipazioni societarie, non è inquadrabile nello schema contrattuale dell’appalto di servizi e dunque non risulta applicabile la disposizione dell’art. 1671 c.c. per il caso di recesso unilaterale del committente.