L’art.125, co. 3, c.p.i. prevede che la retroversione degli utili debba essere concessa “in ogni caso…in alternativa al risarcimento del lucro cessante…”, con il che risulta, tra l’altro, del tutto irrilevante la prova stessa del lucro cessante medesimo, anche perché la riversione degli utili non è tanto riconducibile al risarcimento del danno in senso tecnico, quanto ad una forma speciale di arricchimento senza causa, e, in ogni caso, la riversione dell’utile è un’operazione che supera e assorbe ogni altra forma di risarcimento. L’utile da retrovertire dev’essere calcolato scalando esclusivamente i costi di produzione.