L’attività interpretativa del Giudice non deve fermarsi alla terminologia usata ma deve indagare circa il contenuto sostanziale della pretesa, essendo compito dell’Autorità Giudiziaria quello di qualificare giuridicamente i fatti ed altresì di interpretare correttamente le domande proposte, nel rispetto della legge e del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, eventualmente provvedendo a riqualificarle nel modo ritenuto corretto.
Qualora un soggetto agisca per ottenere la risoluzione di un contratto per inadempimento, a prescindere dalla terminologia usata nella formulazione delle conclusioni, la pronuncia di accoglimento avrà necessariamente natura costitutiva, poiché richiede un intervento del Giudice volto a verificare la sussistenza dei presupposti per dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale, il cui scioglimento, nel caso di risoluzione per inadempimento, non opera ipso jure ma consegue ad una pronuncia giudiziale. Viceversa, laddove si invochi la clausola risolutiva espressa o il termine essenziale, trattandosi di cause di risoluzione che operano di diritto, il Giudice, dopo avere accertato la sussistenza dei presupposti posti dalle parti a fondamento della risoluzione, dovrà limitarsi ad accertare la già intervenuta risoluzione.