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Tribunale di Milano, 13 Giugno 2017

Sull’ammissibilità della consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi volta alla riclassificazione di voci del bilancio consolidato

Tribunale di Milano, 13 Giugno 2017
Sull’ammissibilità della consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi volta alla riclassificazione di voci del bilancio consolidato

La domanda di consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi ex art. 696bis c.p.c. non è ammissibile ogniqualvolta l’accertamento tecnico presupponga la decisione di questioni preliminari tra le parti, come ad esempio l’esatta interpretazione di clausole contrattuali (nella specie, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di consulenza tecnica preventiva volta alla riqualificazione di voci di bilancio, non essendo pacifica tra le parti la possibilità che le stesse potessero essere contestate a seguito di giudizio senza rilievi del revisore contabile).

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 13/06/2017
Registro: RG 22066 / 2017
Allegato:
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Data: 16/08/2017
Massima a cura di: Diletta Lenzi
Diletta Lenzi

Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Trento. Cultrice della materia presso l'Università degli Studi di Firenze. Avvocato in Firenze. Già dottore di ricerca presso la Università Ca' Foscari di Venezia, dottorato in Diritto, Mercato, Persona (XXX ciclo), curriculum in diritto commerciale.

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