La domanda di consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi ex art. 696bis c.p.c. non è ammissibile ogniqualvolta l’accertamento tecnico presupponga la decisione di questioni preliminari tra le parti, come ad esempio l’esatta interpretazione di clausole contrattuali (nella specie, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di consulenza tecnica preventiva volta alla riqualificazione di voci di bilancio, non essendo pacifica tra le parti la possibilità che le stesse potessero essere contestate a seguito di giudizio senza rilievi del revisore contabile).