L’art. 119 del d.p.r. n. 115/2002 estende il trattamento previsto per le persone fisiche in ordine al patrocinio a spese dello Stato anche agli enti o alle associazioni senza fine di lucro e non esercenti attività economica (tra le quali rientra anche l’associazione Codacons, ricorrente).
Anche per tali enti non lucrativi, l’ammissione al c.d. gratuito patrocinio non può prescindere dall’esistenza di un requisito di tipo reddituale o, in ogni caso, economico, in analogia con quanto previsto per le persone fisiche. Ciò sia per ragioni di tipo testuale, in quanto l’art. 119 estende agli enti la disciplina prevista per i cittadini senza alcuna modifica, sia per ragioni sistematiche, non potendo consentirsi l’ammissione al patrocinio di soggetti (siano essi persone fisiche o giuridiche) privi della caratteristica, di ordine costituzionale, di “non abbienti”.