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Tribunale di Bologna, 26 Gennaio 2024, n. 311/2024

Sull’eccezione di compromesso in virtù di clausola per arbitrato rituale

Tribunale di Bologna, 26 Gennaio 2024, n. 311/2024
Sull’eccezione di compromesso in virtù di clausola per arbitrato rituale

L’eccezione di compromesso, in virtù di clausola per arbitrato rituale, ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall’art. 166 c.p.c.

A seguito dell’intervento della Corte Costituzionale, con sentenza n. 223/2013, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 819 ter c.p.c. nella parte in cui esclude l’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all’art. 50 c.p.c., si reputa che in caso di adesione della controparte al rilievo di compromesso in arbitri rituale possa farsi applicazione analogica dell’art. 38 c.p.c. che in tema di incompetenza per territorio prevede la traslatio iudici se la causa è riassunta entro 3 mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo. A ciò consegue che nel caso di adesione della controparte al rilievo di compromesso per arbitrato rituale e di riassunzione in termine il giudizio prosegue dinnanzi all’arbitro con conseguente traslatio iudici ai sensi dell’art. 50 c.p.c.

Data Sentenza: 26/01/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Silvia Romagnoli
Registro: RG 12432 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 26/04/2026
Massima a cura di: Pier Paolo Avanzini
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