L’intestazione fiduciaria consiste in un caso di interposizione reale e non apparente, per effetto della quale l’interposto acquista (a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l’interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest’ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario.
Il “pactum fiduciae” che abbia ad oggetto il trasferimento di quote societarie non richiede la forma scritta “ad substantiam” o “ad probationem”, perché tale patto deve essere equiparato al contratto preliminare, per il quale l’art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo, e la cessione di quote è un negozio che non richiede alcuna forma particolare, neppure nel caso in cui la società sia proprietaria di beni immobili.
La prova dell’intestazione fiduciaria non soggiace alle stesse limitazioni, tra le parti, della prova della simulazione e pertanto può essere dimostrata anche per testimoni o per presunzioni, non essendo richiesta la prova scritta dell’accordo simulatorio, da offrirsi mediante la controdichiarazione.