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Tribunale di Bologna, 11 Aprile 2014

Sviamento di clientela e concorrenza sleale

Tribunale di Bologna, 11 Aprile 2014
Sviamento di clientela e concorrenza sleale

La protezione di interessi quali da un lato la tutela della libertà di concorrenza, dall’altro lo svolgimento delle capacità professionali dell’ex dipendente impone di non considerare tout court vietato al concorrente rivolgersi, nella sua nuova attività, anche ai clienti e fornitori conosciuti in relazione alla attività svolta precedentemente, essendo invece sanzionabile il comportamento di chi utilizzi per il procacciamento di clientela notizie e dati riservati del concorrente. Ed invero con riguardo allo sviamento di clientela, che venga posto in essere utilizzando notizie sui rapporti con i clienti di altro imprenditore, acquisite nel corso di pregressa attività lavorativa svolta alle sue dipendenze, la configurabilità di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 n.3 c.c., deve essere riconosciuta ove quelle notizie, ancorché normalmente accessibili ai dipendenti, siano per loro natura riservate in quanto non destinate ad essere divulgate al di fuori dell’azienda.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 11/04/2014
Registro: RG 12992 / 2010
Allegato:
Stampa Massima
Data: 12/02/2017
Massima a cura di: Giovanni Battista Barillà
Giovanni Battista Barillà

Professore Associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna, Avvocato in Bologna, è autore di articoli e monografie in materia di diritto commerciale e bancario.

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