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Tribunale di Campobasso, 16 Gennaio 2026

Termini di proposizione del reclamo cautelare

Tribunale di Campobasso, 16 Gennaio 2026
Termini di proposizione del reclamo cautelare

L’art. 14, co. 3.1., del D.P.R. n. 115/2002 prevede che “fermi i casi di esecuzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett. “a”, o il minor contributo dovuto per legge”. La norma introdotta dalla manovra finanziaria (legge n. 207/2024) ha inserito, all’art. 14 del T.U. in materie di spese di giustizia, una nuova disposizione, che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, stabilisce un importo minimo del contributo unificato (pari ad € 43,00), il cui mancato versamento preclude l’iscrizione a ruolo della causa. Tale norma, come innovata nel 2024, si applica anche al reclamo cautelare.

L’art. 669-terdecies c.p.c. prevede che il reclamo cautelare debba essere proposto nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza stessa.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 16/01/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Barbara Previati
Registro: RG 1233 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 02/06/2026
Massima a cura di: Ines Argentino
Ines Argentino

Laureata con lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bergamo, con tesi in diritto commerciale in materia di validità delle clausole put a prezzo predefinito. Dottoranda presso l'Università degli Studi di Bergamo, Scienze Giuridiche, Curriculum Diritto dell'impresa, IUS/04.

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