L’art. 14, co. 3.1., del D.P.R. n. 115/2002 prevede che “fermi i casi di esecuzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett. “a”, o il minor contributo dovuto per legge”. La norma introdotta dalla manovra finanziaria (legge n. 207/2024) ha inserito, all’art. 14 del T.U. in materie di spese di giustizia, una nuova disposizione, che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, stabilisce un importo minimo del contributo unificato (pari ad € 43,00), il cui mancato versamento preclude l’iscrizione a ruolo della causa. Tale norma, come innovata nel 2024, si applica anche al reclamo cautelare.
L’art. 669-terdecies c.p.c. prevede che il reclamo cautelare debba essere proposto nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza stessa.