Quando una società, titolare di una quota di S.r.l., cede la stessa trasferendola in parte a un soggetto e in parte ad un altro, potrà ravvisarsi intestazione fiduciaria in capo a uno dei cessionari qualora risulti provato: che l’altro cessionario fosse già reale proprietario dell’intera quota ceduta; che la società cedente avesse ricevuto dal suddetto proprietario l’incarico di cedere la quota suddetta; che, infine, sussista tra i due cessionari un negozio tale per cui uno degli stessi abbia ricevuto dall’altro mandato fiduciario ad acquisire dalla società cedente la quota di cui egli è pertanto titolare apparente.
La prova testimoniale, nonché «il valore testimoniale espressamente riconosciuto alle sottoscrizioni», sono, in materia di negozio fiduciario, sottratte alle disposizioni di cui agli artt. 2721 ss. c.c. qualora gli obblighi collaterali e connessi al regolamento contrattuale principale mirino a realizzare uno scopo ulteriore, integrativo e non modificativo rispetto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato. Diversamente tale prova non sarà ammessa, ai sensi dell’art. 2722 c.c., nel momento in cui il patto riguardi l’intestazione fiduciaria di una quota sociale, configgendo in tal caso con l’intestazione formale risultante dal contratto di cessione rispetto al quale il pactum fiduciae è accessorio.