Va qualificata come transazione, e non come minuta o puntuazione, la scrittura stipulata in corso di causa con cui l’autore e l’editore musicale abbiano regolato in modo definitivo i rapporti derivanti dai contratti di edizione oggetto del giudizio, modificandone il contenuto proprio sugli aspetti controversi; per accertare se le parti abbiano inteso esprimere un assetto di interessi vincolante il giudice si avvale dei criteri degli artt. 1362 ss. c.c., al di là del nomen iuris e della lettera dell’atto, considerando il comportamento comune, anche successivo, delle parti e la disciplina complessiva da esse dettata.
Quando le parti siano in disaccordo sulla rilevanza e sul contenuto della transazione sopravvenuta, il giudice non può limitarsi a dichiarare la cessazione della materia del contendere, pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse idonea al solo giudicato formale, ma deve decidere la controversia: se accerta che la transazione investe l’oggetto delle domande, le respinge nel merito per effetto novativo o impeditivo dell’accordo. La domanda di risoluzione della transazione per inadempimento, prospettata dopo la scadenza delle preclusioni assertive e non riproposta nelle conclusioni, è inammissibile, e le spese maturate dopo la riassunzione da parte degli eredi dell’attore sono poste a loro carico.