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Tribunale di Torino, 7 Febbraio 2019

Trasferimento di partecipazioni sociali e finanziamento soci

Tribunale di Torino, 7 Febbraio 2019
Trasferimento di partecipazioni sociali e finanziamento soci

Il trasferimento di quote sociali non è fatto idoneo a far trasmigrare sull’acquirente anche l’obbligazione, già assunta personalmente dall’alienante nei confronti della società ceduta, di effettuare un finanziamento: la cessione del debito, nonché del contratto ex art. 1407 c.c., presuppone in ogni caso l’assenso del creditore stesso, non potendo certo il debitore spogliarsi dell’obbligazione assunta semplicemente cedendo a terzi la posizione sostanziale collegata al debito (e, infatti, nell’ipotesi opposta ma similare in cui il socio cede la quota ad un terzo, il cedente non perde certo i diritti di credito da lui precedentemente vantati verso la società (così anche Cass. civ., sez. I, 29 luglio 2015, n. 16049).

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 07/02/2019
Registro: RG 428 / 2017
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Data: 20/04/2022
Massima a cura di: matteo.musitelli
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