Il Tribunale, dopo aver escluso l’esistenza di un obbligo in ordine alla conclusione dell’operazione di compravendita di quote – alla stregua della letterale formulazione dell’offerta nel caso di specie – ha ritenuto di non ravvisare gli estremi della mala fede nell’abbandono delle trattative da parte dei convenuti. Ha escluso, in particolare, di poter definire meramente pretestuosi – o comunque contrari a buona fede – i motivi di divergenza emersi nelle trattative negoziali su alcune questioni (quali l’ampiezza delle garanzie, il pagamento differito di parte del prezzo, la definizione di termini e condizioni di obblighi di non concorrenza) del tutto fisiologiche in trattative di tal fatta, secondo ovvi interessi contrapposti delle parti.