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Tribunale di Milano, 5 Novembre 2024

Tribunale competente per le cause tra soci post-fusione

Tribunale di Milano, 5 Novembre 2024
Tribunale competente per le cause tra soci post-fusione

Nelle cause tra soci, ai fini della determinazione della competenza occorre far riferimento all’art 23 c.p.c., norma che determina un foro speciale ed esclusivo – che pertanto esime la parte eccipiente dall’onere di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti ex articolo 19 c.p.c – per le cause fra soci aventi ad oggetto controversie che abbiano a fondamento una questione attinente – direttamente o indirettamente – al rapporto sociale.

Nel caso di fusione che comporti il trasferimento della sede legale della società da una città all’altra, ai sensi dell’art 5 c.p.c., la competenza è del Tribunale sito nel luogo in cui ha sede la società al momento della notificazione della citazione.

La causa societaria rientra, inoltre, nell’ambito della competenza per materia delle sezioni specializzate delle imprese ex art 3 co 2 lett. b) D Lgs 169/2003 e ai sensi dell’art 4 del medesimo decreto legislativo, le controversie di cui al citato articolo 3 sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell’art 1.

Data Sentenza: 05/11/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Amina Simonetti
Registro: RG 12340 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 11/07/2025
Massima a cura di: Francesca Maria Frassanito
Francesca Maria Frassanito

Dottoranda di ricerca in diritto commerciale presso l' Università del Salento, cultrice della materiale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Laureata cum laude in Giurisprudenza e in Gestione d'Azienda.

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