In tema di tutela del diritto d’autore, con riguardo alla documentazione dei fatti di cronaca, realizzata mediante contenuti presenti su siti web, trovano applicazione le disposizioni dettate per le fotografie. Uno dei presupposti affinché, ai sensi dell’art. 90 l.d.a., la riproduzione possa essere considerata abusiva è costituito dalla prova della malafede del riproduttore, che deve essere fornita dall’attore; tale elemento soggettivo può ritenersi integrato in capo al gestore di una testata giornalistica che, nonostante abbia affermato di aver ricevuto il filmato in licenza, non abbia depositato il relativo contratto, poiché si tratta di un soggetto tenuto ad essere consapevole dell’esistenza delle norme a tutela del diritto d’autore e ad adottare le cautele necessarie per evitare violazioni.