La valutazione dell’aspetto complessivo va effettuato secondo un giudizio d’insieme che tiene conto che il consumatore all’atto della scelta non ha dinanzi a sé entrambi i modelli, ma solo il ricordo del modello originale. Occorre ritenere confondibile il modello che, oltre a riprendere tutti gli elementi formali ed estetici del modello originale, ne imita pedissequamente anche tutti gli aspetti non direttamente rilevanti ai fini dell’apprezzamento dell’aspetto del prodotto e che contribuiscono a comporre, nel loro insieme, gli elementi caratteristici e distintivi rilevanti.
Ai fini del calcolo del danno, si ritiene di adottare il metodo di calcolo che liquida il danno nella misura del 30% del prezzo di vendita del contraffattore, quale margine operativo lordo (MOL), risultando tale impostazione in accordo con nozioni di comune esperienza e con la prassi di questo Tribunale in sede di liquidazione equitativa molte volte attuata.