La tutela dell’identità di un partito politico, riassunta nella denominazione e nei segni distintivi, rientra nella protezione dei diritti della personalità, con fondamento costituzionale negli artt. 2, 21 e 49 della Costituzione. Tale tutela garantisce al partito il diritto di aggiornare il proprio programma e la propria collocazione politica mantenendo la propria identità, che non equivale a immutabilità. Di conseguenza, il simbolo continua ad appartenere al soggetto politico originario e ai suoi legittimi successori, anche a seguito di trasformazioni ed evoluzioni, e non può essere appropriato da terzi estranei che ne rivendichino la titolarità sulla base di una presunta maggiore fedeltà al programma e all’ideologia originaria, essendo preclusa una verifica ab externo sulla coerenza programmatica quale condizione per la persistenza del diritto all’identità del partito politico.