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Tribunale di Roma, 18 Ottobre 2021, n. 16221/2021

Tutela dell’identità politica e dei segni distintivi del partito: continuità del soggetto politico e insindacabilità delle scelte programmatiche

Tribunale di Roma, 18 Ottobre 2021, n. 16221/2021
Tutela dell’identità politica e dei segni distintivi del partito: continuità del soggetto politico e insindacabilità delle scelte programmatiche

La tutela dell’identità di un partito politico, riassunta nella denominazione e nei segni distintivi, rientra nella protezione dei diritti della personalità, con fondamento costituzionale negli artt. 2, 21 e 49 della Costituzione. Tale tutela garantisce al partito il diritto di aggiornare il proprio programma e la propria collocazione politica mantenendo la propria identità, che non equivale a immutabilità. Di conseguenza, il simbolo continua ad appartenere al soggetto politico originario e ai suoi legittimi successori, anche a seguito di trasformazioni ed evoluzioni, e non può essere appropriato da terzi estranei che ne rivendichino la titolarità sulla base di una presunta maggiore fedeltà al programma e all’ideologia originaria, essendo preclusa una verifica ab externo sulla coerenza programmatica quale condizione per la persistenza del diritto all’identità del partito politico.

Data Sentenza: 18/10/2021
Carica: Presidente
Giudice: Claudia Pedrelli
Relatore: Vittorio Carlomagno
Registro: RG 26522 / 2017
Allegato:
Stampa Massima
Data: 21/06/2026
Massima a cura di: Federica Miranda
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