Ai fini del bilanciamento degli interessi in un procedimento cautelare di inibitoria, l’affidamento ingenerato nella ex licenziataria dal comportamento ambiguo del titolare del marchio, successivo alla data di efficacia del recesso, cessa nel momento in cui quest’ultimo manifesta in maniera inequivocabile la volontà di pretendere l’interruzione immediata dell’uso del segno.
Tale manifestazione inequivocabile coincide con l’esercizio dell’azione cautelare. Non può, pertanto, essere riconosciuta tutela alle iniziative imprenditoriali della ex licenziataria successive alla data di notifica del ricorso, né può essere consentito l’uso del marchio per l’esecuzione di contratti stipulati dopo tale data.