Non integra violazione del marchio né uso illecito del segno distintivo l’impiego del nome del produttore da parte di un operatore indipendente (già appartenente alla rete autorizzata) quando tale uso abbia funzione meramente descrittiva dei servizi offerti (es. assistenza su veicoli di quella marca) e non sia idoneo a ingenerare nel pubblico il convincimento dell’esistenza di un rapporto ufficiale con il titolare del marchio, specie ove tale qualificazione sia esclusa nel contesto comunicativo complessivo.
È inoltre esclusa l’illiceità della condotta ove il titolare del marchio abbia tollerato o addirittura contribuito a ingenerare nel pubblico la medesima rappresentazione (ad es. continuando a indicare il soggetto come centro autorizzato sul proprio sito), configurandosi in tal caso una scriminante idonea a escludere la responsabilità.
Inoltre, in difetto di rapporto concorrenziale tra le parti, non è configurabile concorrenza sleale, né il titolare del marchio è legittimato ad agire a tutela di pregiudizi asseritamente subiti da altri operatori della rete distributiva.
Ad ogni buon conto, le spese del procedimento cautelare non possono essere liquidate nel giudizio di merito instaurato oltre i termini di legge per il collegamento strumentale, dovendo tale domanda essere proposta nel giudizio di merito tempestivamente introdotto.