Ricerca Sentenze
Tribunale di Milano, 7 Giugno 2016, n. 7018/2016

Promozione via internet in violazione del contratto di licenza e danno da diluizione del segno

Tribunale di Milano, 7 Giugno 2016, n. 7018/2016
Promozione via internet in violazione del contratto di licenza e danno da diluizione del segno

L’utilizzo dell’immagine e del nome di un personaggio [opera dell’ingegno registrata anche come marchio] per promozioni commerciali attraverso il canale internet, che il contratto di licenza riserva espressamente al licenziante, costituisce inadempimento del licenziatario e fa sorgere il diritto del titolare al risarcimento del danno; resta irrilevante un precedente contratto tra le parti che consentiva tale canale, perché superato dalle successive e univoche pattuizioni di contenuto opposto. Il pregiudizio consiste nella diluizione del segno, divenuto oggetto di una campagna promozionale collocata al di fuori dei canali consentiti, che il titolare aveva riservato a sé per gestirne autonomamente forme, tempi e modi.

In difetto di elementi obiettivi, il danno derivante dalla promozione del segno su un canale riservato al licenziante è liquidato in via equitativa assumendo come parametro i corrispettivi pattuiti a titolo di minimo garantito per l’intera durata della licenza e imputando al canale non autorizzato una quota di essi, coerente con l’importo previsto da un precedente contratto di licenza comprensivo anche di quel canale.

L’ex licenziatario non risponde della commercializzazione dei prodotti a marchio effettuata da rivenditori terzi, privi di collegamenti con esso, dopo la scadenza del periodo di smaltimento delle giacenze (sell off), quando dimostri di avere venduto tali prodotti ai rivenditori prima della risoluzione consensuale del contratto o comunque entro il termine pattuito, trattandosi di un’autonoma attività successiva a una vendita lecita, e documenti la distruzione delle giacenze residue.

La stampa di una pagina web priva di riferimenti cronologici e dell’indicazione del nome a dominio inserito per visualizzarla non prova l’effettiva operatività del sito di vendita, perché impedisce qualsiasi verifica sul punto.

Accertato l’inadempimento del contratto di licenza, restano assorbite le domande di accertamento della contraffazione del marchio e della violazione dei diritti di utilizzazione economica sull’opera. L’ordine di ritiro dal commercio è superfluo quando le giacenze residue siano state interamente consegnate per la distruzione, e la pubblicazione della sentenza può essere negata in ragione della limitata dimensione della vicenda.

Data Sentenza: 07/06/2016
Carica: Presidente
Giudice: Paola Gandolfi
Relatore: Pierluigi Perrotti
Registro: RG 17251 / 2014
Allegato:
Stampa Massima
Data: 06/02/2017
Massima a cura di: Marco Bellia
logo