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Tribunale di Milano, 20 Aprile 2016

Uso strumentale della clausola simul stabunt simul cadent e onere della prova

Tribunale di Milano, 20 Aprile 2016
Uso strumentale della clausola simul stabunt simul cadent e onere della prova

L’amministratore che voglia far valere in giudizio l’uso strumentale della clausola simul stabunt simul cadent determinato dalle dimissioni di altro amministratore come fattispecie di revoca senza giusta causa non può limitarsi a provare l’assenza di un comportamente negligente a lui imputabile, ma deve dimostrare che le dimissioni altrui siano dettate unicamente o prevalentemente dallo scopo di eliminare amministratori sgraditi e di eludere così l’obbligo di corresponsione degli emolumenti residui e in generale del risarcimento del danno.

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Data Sentenza: 20/04/2016
Allegato:
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Data: 22/05/2016
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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