In tema di partecipazione [di s.r.l.] caduta in comunione ereditaria, è valida la clausola statutaria secondo cui, quando gli eredi siano più di uno, soltanto uno di essi ha il diritto di rappresentarli nei rapporti con la società. Sebbene si tratti di una previsione più restrittiva rispetto all’art. 1106 c.c., richiamato dall’art. 2468 c.c., che consente la nomina di un amministratore estraneo, essa rientra nella disponibilità dei soci e nella loro autonomia negoziale e non presenta profili di invalidità.
L’amministratore della comunione, anche se nominato giudizialmente ai sensi dell’art. 1105 c.c., è privo della legittimazione ad agire in giudizio, mancando in materia di comunione una disposizione analoga a quella dell’art. 1131 c.c., che in via eccezionale attribuisce tale potere all’amministratore del condominio. Trattandosi di una questione di legittimazione processuale, è irrilevante che la società abbia in passato riconosciuto [l’amministratore della comunione] quale interlocutore nella gestione sociale.
In caso di tempestiva eccezione del difetto di rappresentanza processuale, è onere della parte interessata provvedere immediatamente alla sanatoria nella prima difesa utile, senza necessità che il giudice assegni il termine di cui all’art. 182, comma 2, c.p.c., previsto soltanto nell’ipotesi di rilievo officioso; ove la regolarizzazione non intervenga tempestivamente, il vizio diviene insanabile e la successiva costituzione del soggetto munito del potere rappresentativo non produce efficacia sanante.
L’impugnazione delle deliberazioni assembleari proposta [per la comunione] in assenza di valida nomina del rappresentante comune non impedisce il decorso del termine stabilito dalla legge per impugnarle validamente.