Nella compravendita di una partecipazione azionaria di una società di intermediazione mobiliare (s.i.m.) sottoposta dalla Banca d’Italia al divieto di accedere a nuovi rapporti con la clientela, la garanzia prestata dal venditore circa la presenza in capo alla s.i.m. dei poteri e delle autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività “come attualmente svolta”, non è in contrasto con la limitazione all’attività imposta dall’Autorità di Vigilanza, in quanto non ha provocato né la sospensione completa dell’attività né posto la s.i.m. in stato di inattività. Peraltro qualora, prima della sottoscrizione del contratto, la predetta misura sia stata adeguatamente pubblicizzata anche a mezzo di informativa sul sito internet della s.i.m., ben potrebbe il compratore venirne a conoscenza ottemperando al normale onere di diligenza.