In mancanza dell’indicazione del nome del compilatore, della non leggibilità della firma in calce e dell’assenza di una data la dichiarazione il documento manoscritto, prodotto in copia, determina incertezza circa la riconducibilità della dichiarazione alle intese tra le parti.
L’affermazione che la firma apposta sotto quella del ricevente sia quella del soggetto che abbia sottoscritto il documento per accettazione del relativo contenuto non corroborata da alcun altro sostegno probatorio, non è idonea a dimostrare né la riconducibilità della sottoscrizione manoscritta in autografia né la ragione per cui il documento sarebbe stato sottoscritto.
La prova della genericità dell’obbligazione di pagamento è data dalla mancanza dell’indicazione della decorrenza dei pagamenti rateali e dalla circostanza che la dichiarazione contiene un riferimento a ‘cambiali suindicate’, senza che vi sia alcuna menzione ad alcun titolo di credito che, alternativamente, vi sia stata l’emissione delle cambiali in questione.