È inammissibile per difetto di strumentalità il sequestro giudiziario di azioni di s.p.a. richiesto dal socio che, nel giudizio di merito [arbitrale] pendente, abbia proposto soltanto domande di accertamento o costitutive relative all’invalidità di una delibera assembleare [di modifica della clausola statutaria di prelazione] e degli atti conseguenti, oltre a una domanda risarcitoria, senza domandare la restituzione delle azioni. La finalità del sequestro giudiziario consiste infatti nell’assicurare l’utilità pratica di un futuro provvedimento decisorio e la fruttuosità della sua esecuzione coattiva mediante la consegna o il rilascio forzati degli stessi beni sottoposti a vincolo, sicché la misura è incompatibile con le azioni di accertamento o costitutive e non può in alcun caso avere ad oggetto denaro o crediti pecuniari, rispetto ai quali non è configurabile una controversia sulla proprietà o sul possesso.
La violazione della clausola statutaria di prelazione comporta l’inopponibilità della cessione della partecipazione nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, ferma la sua validità tra le parti, nonché l’obbligo di risarcire il danno secondo i principi generali sull’inadempimento delle obbligazioni. L’efficacia reale riconosciuta alla clausola, che per il suo inserimento nell’atto costitutivo assolve anche una funzione specificamente sociale ed è attratta nell’orbita della disciplina societaria, consente soltanto una pronuncia di inefficacia del trasferimento in favore del socio pretermesso o della società; essa non determina la nullità del trasferimento, non trattandosi di violazione di norma imperativa né di impossibilità dell’oggetto, e non attribuisce al socio pretermesso il diritto potestativo di riscattare la partecipazione, perché il retratto è una forma di tutela prevista dalla legge in casi tassativi. L’eventuale accoglimento della domanda di merito non comporterebbe pertanto l’intestazione delle azioni al socio pretermesso, con conseguente difetto del presupposto restitutorio del sequestro giudiziario.
Il sequestro giudiziario di azioni di s.p.a. è astrattamente ammissibile alla luce dell’art. 2352 c.c., mentre l’art. 2471-bis c.c. si riferisce alle quote di s.r.l.
Il sequestro giudiziario presuppone una controversia, anche soltanto potenziale, relativa a un’azione a difesa della proprietà o del possesso (jus in re) o ad altra azione, anche personale, da cui possa scaturire una pronuncia di condanna alla restituzione o al rilascio del bene (jus ad rem), nonché la sommaria dimostrazione del diritto del ricorrente a ottenere la restituzione all’esito del giudizio di merito. Il periculum consiste nell’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea del bene e, a differenza di quanto accade per il sequestro conservativo, si configura già quando vi sia la possibilità, anche astratta, che al termine della lite la parte vittoriosa non riesca a conseguire il vantaggio spettante.