Alla violazione da parte del mandante dell’impegno assunto anche nell’interesse del mandatario (c.d. mandato in rem propriam) può conseguire esclusivamente la tutela risarcitoria e non anche la nullità del negozio compiuto per contrarietà all’art. 1723, secondo comma, c.c. Tale disposizione non può considerarsi norma imperativa in quanto né è norma inderogabile espressione di interessi superiori a quelli delle parti, né la sua applicazione è imposta da interessi pubblici o prescinde in maniera assoluta dalla volontà dei singoli contraenti.
Gli atti posti in essere dal mandante in senso non compatibile con il mandato – nel caso di specie la costituzione di usufrutto su quote di s.r.l. oggetto di procura speciale irrevocabile a vendere le quote – rimangono dunque validi, e fanno sorgere in capo al mandatario il diritto al risarcimento del danno eventualmente subito.