Viola il patto di non concorrenza il soggetto che, al momento della cessione assieme al coniuge di partecipazioni sociali, assume l’impegno di non svolgere qualsiasi tipo di attività concorrente con quella della società, anche attraverso l’interposizione di altri soggetti fisici e giuridici, ma successivamente collabori o agisca attraverso il proprio coniuge, privo di capacità operative e commerciali nello specifico settore imprenditoriale, il quale è socio di maggioranza e amministratore di una preesistente società rivale.