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Tribunale di Milano, 9 Marzo 2015

Violazione della clausola di prelazione e sequestro delle azioni

Tribunale di Milano, 9 Marzo 2015
Violazione della clausola di prelazione e sequestro delle azioni

Il socio, al quale non sia stata previamente comunicata dal socio trasferente la cessione delle partecipazioni sociali soggette a clausola di prelazione statutaria, può chiedere il risarcimento del pregiudizio subito, ma non può pretendere in via cautelare un provvedimento di sequestro giudiziario  direttamente nei confronti del terzo. Tale clausola statutaria ha infatti efficacia reale, ma essa deve essere intesa nel senso della sola inefficacia rispetto alla società dell’atto di trasferimento (e non nel senso della configurazione di un diritto del socio pretermesso di riscattare la partecipazione) e, dunque, deve essere negato l’accoglimento della richiesta cautelare, non essendo configurabile una controversia sulla proprietà o sul possesso delle azioni.

Il nucleo del meccanismo della prelazione è rappresentato non da una promessa a stipulare suscettibile di esecuzione coattiva, ma dal mero obbligo di denuntiatio, con facoltà del denunziante di non accettare la proposta dell’oblato e, in definitiva, di non procedere ad alcuna vendita.

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Data Sentenza: 09/03/2015
Allegato:
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Data: 31/03/2015
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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