Nella cessione di quote di società, oggetto della vendita sono le partecipazione sociali e non i beni costituenti il patrimonio sociale. Questo non esclude, tuttavia, che le circostanze relative ai beni di proprietà della società possano essere valutate ai fini dell’applicazione degli art. 1440 e 1337 c.c., rispetto ai quali può assumere rilievo ogni elemento idoneo a incidere sulla formazione del consenso.