Il socio che abbia impugnato la deliberazione di approvazione di un bilancio non ha interesse a impugnare, in pendenza di quel giudizio, le deliberazioni di approvazione dei bilanci successivi per i medesimi vizi di nullità in essi riprodotti, perché nessuna norma gliene attribuisce l’interesse o l’onere e la legge impone agli amministratori di emendare tali vizi qualora la prima impugnazione sia accolta, sicché l’impugnazione dei bilanci successivi è inammissibile limitatamente ai vizi derivati, la cui autonoma deduzione esporrebbe del resto al rischio di contrasto di giudicati [impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di una s.r.l. proprietaria di una struttura ricettiva, fondata anche sui vizi già dedotti con le impugnazioni, ancora pendenti, della deliberazione di aumento del capitale e di determinazione del compenso dell’amministratore e della deliberazione di approvazione del bilancio precedente].
È nulla per illiceità dell’oggetto la deliberazione che approva il bilancio di s.r.l. la cui nota integrativa, nell’indicare il compenso dell’amministratore, ometta di dare conto del contenzioso pendente sulla deliberazione che lo ha determinato, quando il relativo debito iscritto in bilancio sia di entità tale da poter alterare il risultato d’esercizio, perché l’omissione integra una grave violazione del principio di chiarezza e dell’esigenza informativa dei soci e dei terzi.
Viola i principi di chiarezza e di verità, con conseguente nullità della deliberazione di approvazione del bilancio, la rivalutazione di un immobile effettuata ai sensi dell’art. 6-bis d.l. 23/2020 detraendo dal valore di perizia il costo di lavori futuri, trattato come diminuzione del valore rivalutabile anziché come costo destinato, una volta sostenuto, a incrementare il valore del bene, e giustificando la riduzione con problematiche costruttive non risultanti dagli atti e contraddette dalla documentazione, quando la posta sia di entità idonea a sovvertire il risultato dell’esercizio.
Il principio di chiarezza del bilancio ha autonoma valenza cogente e non è subordinato a quello di verità, sicché la deliberazione che approva un bilancio redatto in violazione dei precetti di chiarezza e precisione è nulla per illiceità dell’oggetto non solo quando il risultato d’esercizio sia falsato, ma anche quando dal bilancio e dai suoi allegati non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge richiede per ciascuna posta.
Il mancato rispetto dei termini previsti dagli artt. 2364, comma 2, e 2478-bis c.c. o dallo statuto per l’approvazione del bilancio può comportare soltanto una responsabilità degli organi sociali e non costituisce di per sé causa di invalidità della deliberazione di approvazione.