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Tribunale di Catania, 29 Gennaio 2025
Azione inibitoria collettiva e pubblicità illecita
L’art. 840-sexiesdecies c.p.c. disciplina un’azione collettiva di natura residuale, riservata a chiunque abbia interesse, finalizzata ad ottenere una pronuncia inibitoria di atti e comportamenti posti in pregiudizio di una pluralità...

L’art. 840-sexiesdecies c.p.c. disciplina un’azione collettiva di natura residuale, riservata a chiunque abbia interesse, finalizzata ad ottenere una pronuncia inibitoria di atti e comportamenti posti in pregiudizio di una pluralità di individui. La norma mira a impedire la commissione od omissione di un determinato atto o comportamento dannoso, mediante un ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta commissiva od omissiva. Tale tipologia di azione non contempla la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

La legittimazione ad agire è riservata ad organizzazioni e associazioni iscritte in un elenco pubblico, istituito presso il Ministero della Giustizia, che perseguono, tra gli obiettivi statutari, la salvaguardia degli interessi pregiudicati dalla condotta contestata.

[Nel caso di specie, la società resistente ha condotto una campagna pubblicitaria per la promozione di sigarette elettroniche, in violazione del d. lgs. 6/2016 che all’art. 21, co. 10 vieta la promozione diretta o indiretta di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica attraverso comunicazioni commerciali su stampa, via radio o audiovisive. La norma proibisce, altresì, contributi a eventi e attività finalizzati alla pubblicità di tali prodotti che si svolgano in Stati membri ovvero con ripercussioni transfrontaliere.

Considerato che le richieste avanzate dall’associazione ricorrente riguardano l’inibitoria e la rimozione dei contenuti illeciti dal sito internet, la sopravvenuta eliminazione di tali contenuti comporta la conclusione del giudizio con la declaratoria di cessazione della materia del contendere.]

Tribunale di Bologna, 25 Novembre 2024
Il diritto di controllo del socio nelle S.r.l.: contenuto e limiti di esercizio
Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata, disciplinato dall’art. 2476, co.2, c.c., si sostanzia nel diritto potestativo di accedere a tutti i libri sociali (compresi quelli...

Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata, disciplinato dall’art. 2476, co.2, c.c., si sostanzia nel diritto potestativo di accedere a tutti i libri sociali (compresi quelli facoltativi) e ai documenti relativi alla gestione societaria (inclusi i documenti fiscali e contabili, i contratti, gli atti giudiziari e amministrativi, le fatture, gli estratti conto), anche tramite professionisti di sua fiducia, con il solo limite del rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

Il diritto di consultazione del socio di S.r.l. ricomprende la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati e si estende a qualsiasi documento riferibile alla società, senza che possa essere opposto alcun segreto, dovere di riservatezza o di motivazione, poiché il socio, non essendo un terzo, non è tenuto a indicare le finalità, né a identificare analiticamente la documentazione che intende consultare.

La funzione dei diritti di informazione e di ispezione viene tradizionalmente individuata in quella di permettere al socio un certo controllo sull’amministrazione sociale, e di consentirgli l’esercizio cosciente del diritto di voto e di tutti i diritti che derivano dalla sua condizione; sotto quest’ultimo profilo, l’interesse del socio può derivare anche dalla necessità di valutare se alienare, e a quali condizioni, la propria partecipazione, ovvero se esercitare, o meno, il diritto di opzione in sede di aumento del capitale.

Tribunale di Bologna, 14 Maggio 2024, n. 1427/2024
Lo smarrimento dei libri sociali è grave inadempimento tale da pregiudicare il diritto al compenso del Sindaco
Alla richiesta di pagamento del proprio onorario da parte del Presidente del Collegio Sindacale è legittima l’opposizione, ex art. 1460 c.c., del precedente inadempimento dello stesso quale lo smarrimento dei...

Alla richiesta di pagamento del proprio onorario da parte del Presidente del Collegio Sindacale è legittima l'opposizione, ex art. 1460 c.c., del precedente inadempimento dello stesso quale lo smarrimento dei libri sociali, anche qualora, al momento stesso della perdita e anticipatamente all'avvio di un giudizio, non siano state avanzate domande di danno. Uno dei doveri essenziali per un sindaco è infatti la tenuta dei libri di sua competenza. Lo smarrimento degli stessi, è senza dubbio, una violazione dell'implicito sinallagma che, anche nel rapporto organico, lega sindaco e società (compenso come adempimento dei doveri di sindaco, fra i quali il mantenimento in ordine dei libri sociali).

Con la cancellazione della società, ai sensi dell'art. 2495 c.c., la società si estingue, con un meccanismo che, in via antropomorfa, può essere avvicinato a quello della morte della persona fisica. Dal punto di vista sostanziale (successione nei rapporti attivi e passivi), vi è la disciplina del terzo comma dell'art. 2495 c.c.. Dal punto di vista processuale, il fenomeno, appunto in analogia a quello della morte della persona fisica, viene ritenuto interruttivo.

Tribunale di Bologna, 3 Dicembre 2024, n. 3143/2024
Con il fallimento della società il titolare dell’azione di responsabilità di cui all’art. 2476 c.c. diviene esclusivamente il curatore
L’articolo 2476, comma 3, del c.c. attribuisce al socio della società a responsabilità limitata la legittimazione a proporre azione di responsabilità contro amministratori o liquidatori, indipendentemente dalla quota di capitale...

L'articolo 2476, comma 3, del c.c. attribuisce al socio della società a responsabilità limitata la legittimazione a proporre azione di responsabilità contro amministratori o liquidatori, indipendentemente dalla quota di capitale sociale posseduta. Tuttavia, una volta sopravvenuto il fallimento della società, la legittimazione dell'azione di responsabilità spetta in esclusiva al curatore - ai sensi dell'art. 146, comma 2, legge fallimentare, venendo in essa assorbita quella, straordinaria, già di spettanza dei soci. Ne consegue che con il fallimento della società il solo titolare dell'azione sociale di cui all'art. 2476 c.c. diviene il curatore: la legittimazione è esclusiva e con essa non concorrono né quella dei creditori sociali né quella dei soci.

Tribunale di Milano, 27 Maggio 2025
Paralisi degli organi sociali di società in scioglimento e disciplina del golden power
A seguito dell’accertamento dello stato di scioglimento della società, la persistente incapacità dell’organo gestorio di convocare l’assemblea dei soci, determinata da un profondo e insanabile dissidio tra gli stessi che...

A seguito dell’accertamento dello stato di scioglimento della società, la persistente incapacità dell’organo gestorio di convocare l’assemblea dei soci, determinata da un profondo e insanabile dissidio tra gli stessi che pone il consiglio di amministrazione in una posizione di stallo totale, integra una situazione di paralisi degli organi sociali anche in funzione liquidatoria e tale stallo legittima l’intervento del tribunale ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c. per la nomina di un collegio di liquidatori.

La disciplina della c.d. golden power di cui al D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012 n. 56, non è applicabile quando non sia allegato e provato che l’attività della società rientri tra quelle di rilevanza strategica per la difesa e la sicurezza nazionale, né che gli atti oggetto del giudizio siano idonei a determinare una minaccia di grave pregiudizio a tali interessi; inoltre, l’accertamento giudiziale dello stato di scioglimento ex art. 2485 c.c., pronunciato dal tribunale su ricorso di un socio e amministratore, non è sovrapponibile all’ipotesi di scioglimento deliberato dall’assemblea o dichiarato dagli amministratori prevista dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 21/2012.

Tribunale di Milano, 16 Maggio 2025
Gravi irregolarità di gestione ai sensi dell’art. 2409 c.c. e misure consequenziali
La perdita del presupposto della continuità aziendale in una situazione ex art. 2447 c.c. non sanata, l’opacità e le gravi omissioni, carenze, imprecisioni informative (i.e. mancata presentazione di una situazione...

La perdita del presupposto della continuità aziendale in una situazione ex art. 2447 c.c. non sanata, l’opacità e le gravi omissioni, carenze, imprecisioni informative (i.e. mancata presentazione di una situazione contabile, patrimoniale, economico/finanziaria aggiornata, mancata esibizione dei libri contabili indispensabili per verificare l’attendibilità e la veridicità dei dati contabili, lacunosità della documentazione contabile relativa a diversi bilanci d’esercizio) e in generale la mancanza di un sistema di regolare tenuta della contabilità e di adeguato flusso informativo tra gli organi sociali costituiscono indici di un carente assetto organizzativo tanto più rilevante per la gestione della crisi in cui si trovi la società e sono elementi atti a configurare una grave irregolarità gestoria.

La grave irregolarità gestoria ex art. 2409 c.c. di una società che versi in stato di crisi e che abbia depositato domanda di concordato preventivo con riserva può giustificare la revoca degli amministratori della società e la loro sostituzione immediata con un amministratore giudiziario che possa favorire la ricerca di potenziali investitori a sostegno del piano di risanamento.

La denuncia per grave irregolarità dell’organo gestorio ex art. 2409 c.c. proposta da un socio della società che è stato anche consigliere del consiglio di amministrazione all’epoca in cui si collocano le irregolarità denunciate, ma che non sia più parte dell’organo gestorio a seguito di dimissioni al momento del deposito del ricorso, è ammissibile e procedibile.

Tribunale di Milano, 21 Agosto 2025, n. 6589/2025
Responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. e obblighi di trasparenza del mandatario
Nell’ambito della disciplina della responsabilità extracontrattuale ex art. 1337 c.c., un soggetto munito di mandato a trattare per conto terzi è responsabile, per violazione degli obblighi di correttezza e trasparenza,...

Nell'ambito della disciplina della responsabilità extracontrattuale ex art. 1337 c.c., un soggetto munito di mandato a trattare per conto terzi è responsabile, per violazione degli obblighi di correttezza e trasparenza, nei confronti del mandante, ove il mandatario non rappresenti in modo fedele il corso delle interlocuzioni con il terzo, e nei confronti del terzo, ove il mandatario non rappresenti correttamente le posizioni del mandante.

Tribunale di Bari, 9 Luglio 2025
Responsabilità del liquidatore verso i creditori sociali: nesso causale
È onere del creditore della società costretto ad agire in responsabilità (direttamente) contro il liquidatore allegare e provare la relazione causale tra il comportamento omissivo del liquidatore e l’insufficienza del...

È onere del creditore della società costretto ad agire in responsabilità (direttamente) contro il liquidatore allegare e provare la relazione causale tra il comportamento omissivo del liquidatore e l’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare lo specifico credito, dimostrando che, se il liquidatore fosse stato diligente nella conservazione del patrimonio, vi sarebbe stata una capienza che invece è venuta meno proprio per fatto e colpa del liquidatore.

Tribunale di Milano, 4 Agosto 2025
In Evidenza
Denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c.: legittimazione ad agire
La legittimazione a proporre la denuncia di gravi irregolarità al Tribunale ex art. 2409 c.c. è attribuita al collegio sindacale e non ai suoi singoli componenti o al suo presidente...

La legittimazione a proporre la denuncia di gravi irregolarità al Tribunale ex art. 2409 c.c. è attribuita al collegio sindacale e non ai suoi singoli componenti o al suo presidente che, in mancanza di apposita delibera collegiale, sono carenti di legittimazione ad agire.

La soppressione del collegio sindacale deliberata dall’assemblea dei soci successivamente al deposito del ricorso ex art. 2409 c.c., motivata dall’inesistenza dell’obbligo di mantenere il collegio sindacale, equivale a revoca dei sindaci priva di efficacia in mancanza dell’approvazione del Tribunale ai sensi dell’art. 2400 c.c. e non può, quindi, avere alcuna incidenza sulla procedibilità del ricorso.

Tribunale di Milano, 23 Aprile 2025, n. 3398/2025
Efficacia probatoria del provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia limitata alle fideiussioni omnibus antecedenti al 2005
Il valore di prova privilegiata del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia, che ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza nel settore delle fideiussioni omnibus...

Il valore di prova privilegiata del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia, che ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza nel settore delle fideiussioni omnibus bancarie, si affievolisce con riguardo a condotte tenute in epoca sempre più distante da quella oggetto dell’accertamento; ne consegue che, nelle cause cc.dd. "stand alone", ossia relative a fideiussioni omnibus successive al provvedimento della Banca d’Italia, l'attore è onerato dell’allegazione e prova della persistenza e attualità, all’epoca della fideiussione in questione, dell’intesa anticoncorrenziale accertata nel provvedimento amministrativo del 2005.

Tribunale di Bari, 15 Gennaio 2025
Azione di responsabilità: decorrenza del termine di prescrizione in caso di fallimento
Con riferimento all’ipotesi di esercizio da parte del curatore del fallimento, a norma dell’art. 146 legge fall. (ora artt. 254 e 255 CCI), dell’azione contemplata dall’art. 2394 cod. civ., il...

Con riferimento all’ipotesi di esercizio da parte del curatore del fallimento, a norma dell'art. 146 legge fall. (ora artt. 254 e 255 CCI), dell’azione contemplata dall’art. 2394 cod. civ., il termine prescrizionale, di durata quinquennale, decorre dal momento in cui i creditori sociali sono stati in grado di avere percezione dell’insufficienza dello stato patrimoniale della società.

In ragione dell'onerosità della prova a carico del curatore avente a oggetto l'oggettiva percepibilità dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i crediti sociali, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando all'amministratore convenuto nel giudizio, che eccepisca la prescrizione dell'azione di responsabilità, dare la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale.

Tribunale di Brescia, 14 Luglio 2024
Prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale sociale e sequestro conservativo
La prosecuzione dell’attività d’impresa successivamente all’erosione del capitale sociale, ancorché realizzata mediante l’affitto dell’azienda o di rami di essa a terzi, non può qualificarsi come attività meramente conservativa qualora si...

La prosecuzione dell’attività d’impresa successivamente all’erosione del capitale sociale, ancorché realizzata mediante l’affitto dell’azienda o di rami di essa a terzi, non può qualificarsi come attività meramente conservativa qualora si protragga per un arco temporale significativo e determini un aggravamento del dissesto patrimoniale, in assenza dell’adozione tempestiva dei provvedimenti di cui all’art. 2482 ter c.c.

Ai fini della conferma del sequestro conservativo, il danno derivante dalla prosecuzione dell’attività in violazione degli obblighi gestori può essere determinato, in via prudenziale, applicando il criterio della differenza tra i netti patrimoniali di cui all’art. 2486, comma 4, prima parte, c.c., tenendo conto dei costi normalmente sostenuti.

Sussiste il periculum in mora quando il patrimonio dell’ex amministratore risulti incapiente rispetto all’entità del danno complessivamente cagionato e risultino compiuti atti di disposizione idonei a pregiudicare la garanzia patrimoniale, anche in favore di soggetti che non abbiano ancora formalmente accettato l’eredità.

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