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Sentenze con tag: AdWords

Tribunale di Bologna, 5 Marzo 2026, n. 881/2024
L’utilizzo del marchio altrui come parola chiave
La nullità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 164, comma 4, c.p.c., ricorre in presenza di vizi radicali della domanda,...

La nullità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 164, comma 4, c.p.c., ricorre in presenza di vizi radicali della domanda, quali l’omissione o l’assoluta incertezza circa la cosa oggetto della domanda (petitum) ovvero qualora manchi l’esposizione dei fatti costitutivi della domanda (causa petendi). Detti vizi devono essere di gravità tale da non consentire, tramite una valutazione globale dell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, di individuare in modo chiaro e determinato la cosa oggetto della domanda e i suoi fatti costitutivi, ostacolando in maniera evidente il diritto di difesa di controparte.

L’interesse ad agire dell’attrice che agisce per l’accertamento negativo della liceità di una condotta sussiste anche nel caso in cui tale condotta sia cessata, qualora la convenuta dovesse riconoscere la liceità di tali condotte, rifiutandosi tuttavia di effettuare un analogo riconoscimento per eventuali identiche condotte che l’attrice dovesse replicare in futuro. Infatti, l’attrice ha interesse non solo a salvaguardarsi da contestazioni per ciò che ha fatto, ma anche a mettersi al riparo da contestazioni per ciò che, in maniera identica, potrebbe fare in futuro.

L’utilizzo del marchio altrui come “parola chiave” per lo svolgimento di attività di posizionamento pubblicitario online è lecito, nei limiti in cui l’uso di un segno identico al marchio altrui non comprometta le funzioni essenziali del marchio, quale quella di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto. Questo principio trova la propria ratio nel consentire l’uso dei marchi attorei come parola chiave qualora questo sia finalizzato ad offrire al navigatore internet la possibilità di valutare alternative commerciale ai prodotti commercializzati da parte attrice, dovendosi privilegiare un approccio pro-concorrenziale [nel caso di specie l’utilizzo lecito del marchio altrui è consistito nell’impiego del marchio come parola chiave, per posizione annunci senza che il segno comparisse].

Le spese dell’accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l’accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente

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01/03/2026
Data sentenza: 05/03/2026
Numero: 881/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Vittorio Serra
Registro : RG – 13518 –  2022
Tribunale di Ancona, 11 Febbraio 2024
L’uso illecito dei marchi altrui come parole chiave in “Adwords”
Il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente di far apparire, a partire da una...

Il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente di far apparire, a partire da una parola chiave identica a tale marchio - che il concorrente ha scelto senza il consenso del detto titolare -, la propria pagina web o anche un annuncio all'interno della stessa. Il titolare del marchio può opporsi all'uso quale parola chiave di un segno identico al suo marchio qualora l'uso stesso possa compromettere una delle funzioni del marchio. Tale situazione di compromissione si verifica, in particolare, quando l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto, oppure di una delle altri funzioni di quest'ultimo, quali quelle consistenti nel garantire la qualità di detto prodotto o servizio, oppure di comunicazione, investimento o pubblicità.

Anche nel campo della comunicazione telematica, va tenuto conto della circostanza che un marchio rappresenta spesso, oltre ad un'indicazione di provenienza dei prodotti o dei servizi, uno strumento di strategia commerciale utilizzato, in particolare, a fini pubblicitari o per acquisire una reputazione al fine di rendere fedele il consumatore.

In relazione alla violazione della fondamentale funzione di indicatore di origine, sussiste violazione della funzione di cui trattasi quando l'annuncio non consente o consente soltanto difficilmente all'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi a cui l'annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo oppure, al contrario, da un terzo.

In particolare, il servizio di posizionamento a pagamento Adwords, fornito dai più comuni motori di ricerca, consente che si collochi un link tra quelli sponsorizzati, con la sostanziale conseguenza di forzare detta ricerca; ne consegue che l'inserimento di una o più parole chiave nel link pubblicitario, costituenti un segno distintivo altrui, può assumere il carattere d'illecito sotto il duplice profilo della concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1 e n. 3, cod. civ., comportando non solo un'indubbia attività confusoria, appropriativa di pregi altrui e, nel complesso, professionalmente scorretta e idonea, per confusione e sviamento della clientela, a danneggiare l'altrui azienda, ma anche una violazione del segno, con un conseguente concreto pericolo di confusione.

In ipotesi di attività concorrenziale interferente, il titolare di un diritto di proprietà industriale (quale il domain name) può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto.

Alla luce della natura dei diritti violati, la pericolosità del ritardo deve essere considerata insita nelle conseguenze irreversibili che la contraffazione può produrre sul mercato nel tempo necessario a far valere il diritto in via ordinaria. Ed infatti lo sviamento di clientela, che rappresenta il tipico effetto dannoso dell'attività illecita, integra certamente [...] gli estremi del pregiudizio irreparabile ed irreversibile; l'irreparabilità del danno deriva dall'obiettiva difficoltà di recupero della quota di mercato eventualmente perduta e dall'impossibilità di addivenire nel futuro giudizio di merito ad una esatta quantificazione del pregiudizio patrimoniale arrecato all'immagine ed agli interessi della impresa pregiudicata.

In difetto di prova contraria, poiché gli ulteriori annunci correlati alla parola ricercata sono inseriti, a pagamento, da chi si avvale del servizio AdWords, il responsabile di tali annunci e delle parole chiave usate per la visualizzazione dei medesimi è l'inserzionista.

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01/03/2026
Data sentenza: 11/02/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Maria Federica Minervini
Registro : RG – 2402 –  2023
Tribunale di Milano, 1 Luglio 2015
Evidenza
Adwords e assenza di contraffazione di marchio
Unico legittimato passivo sulle pretese di violazione del marchio per utilizzo dello stesso come AdWords è l’inserzionista concorrente che,

Unico legittimato passivo sulle pretese di violazione del marchio per utilizzo dello stesso come AdWords è l’inserzionista concorrente che, (altro…)

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10/02/2017
Data sentenza: 01/07/2015
Registro : RG – 74281 –  2012
Tribunale di Milano, 14 Dicembre 2015
Evidenza
L’uso di un segno identico ad un marchio altrui nell’ambito di un servizio di posizionamento come AdWords
L’uso di un segno identico ad un marchio altrui nell’ambito di un servizio di posizionamento come AdWords non è ritenuto...

L'uso di un segno identico ad un marchio altrui nell'ambito di un servizio di posizionamento come AdWords non è ritenuto idoneo a compromettere la funzione del marchio. Non sussiste violazione della funzione di indicazione di origine del marchio qualora (altro…)

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08/02/2017
Data sentenza: 14/12/2015
Registro : RG – 40511 –  2015
Tribunale di Milano, 17 Giugno 2016
Evidenza
Contratti per servizi pubblicitari on-line e abuso di dipendenza economica
Ai sensi del’art. 9 della l. 192/1998, che è estrinsecazione della clausola di buona fede, si considera dipendenza economica la...

Ai sensi del'art. 9 della l. 192/1998, che è estrinsecazione della clausola di buona fede, si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di (altro…)

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06/02/2017
Data sentenza: 17/06/2016
Registro : RG – 86198 –  2013
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