Nel caso in cui siano poste in essere condotte di concorrenza sleale queste possono al contempo dar luogo a responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. La responsabilità contrattuale può derivare tanto da un patto di non concorrenza contenuto in un contratto di mandato di conferimento di incarico di agente, ove la clausola rispetti i requisiti di cui agli artt. 2596 c.c. e 1751 bis c.c., quanto da un accordo di collaborazione con altra società in cui sia previsto il divieto ai contraenti di indirizzare proposte alla clientela dell’altra parte. La responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. per sviamento di clientela sussiste solo allorquando il tentativo del concorrente di sviare la clientela, che di per sé rientra nel normale gioco della concorrenza, avviene sfruttando mezzi contrari alla correttezza professionale, subdoli e ingiusti, sfruttando indebitamente le informazioni riservate di proprietà dell’altra parte. E ciò si può desumere che avvenga allorquando la perdita di clientela a favore dell’altra parte abbia caratteri di sistematicità e sia quantitativamente molto rilevante. In questi casi il danno va parametrato alla proiezione dei ricavi perduti negli esercizi successivi dalla parte che ha subito lo sviamento di clientela.
La competenza territoriale inderogabile del Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente, disposta per le controversie relative a rapporti di agenzia dagli artt. 409, n. 3 e 413, co. 4 c.p.c., comprende anche la domanda restitutoria del compenso provvigionale garantito anticipatamente e corrisposto all’agente in forza di un contratto accessorio al contratto principale di agenzia, considerati lo stretto collegamento volontario e funzionale, l’esplicita accessorietà, la configurazione provvigionale del compenso e l’opportunità di cognizione unitaria.
Qualora parte attrice si dolga esclusivamente di profili di concorrenza sleale c.d. pura, non interferente con i diritti di proprietà industriale, la competenza appartiene al Tribunale in composizione monocratica e, (altro…)
Al concorrente non può essere consentito di approfittare oltre il rispetto delle regole di correttezza commerciale di situazioni di difficoltà di un’azienda. Tale limite risulta obbiettivamente essere superato (altro…)