Ricerca Sentenze

Filtri di Ricerca

Trovate
sentenze

Sentenze con tag: annullamento transazione

Tribunale di Milano, 7 Febbraio 2025, n. 5454/2025
Transazione e insussistenza del danno risarcibile
Non sussiste un danno risarcibile ove il pregiudizio lamentato coincida con le obbligazioni assunte in sede di transazione, atteso che...

Non sussiste un danno risarcibile ove il pregiudizio lamentato coincida con le obbligazioni assunte in sede di transazione, atteso che la transazione è il contratto con cui le parti, mediante reciproche concessioni, pongono fine a una lite, sicché le prestazioni assunte ne costituiscono il contenuto tipico e non possono essere considerate come perdita ingiusta; diversamente, posto che ex lege lo scioglimento della transazione è possibile solo in specifiche ipotesi, far coincidere il danno con l’impegno oggetto della transazione comporterebbe la paradossale conseguenza dell’esistenza e validità di una transazione in cui una delle parti non abbia concesso nulla, con conseguente svuotamento di ogni giustificazione causale dell’accordo transattivo.

In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.

Leggi tutto
01/08/2026
Data sentenza: 07/02/2025
Numero: 5454/2025
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Nicola Fascilla
Registro : RG – 42552 –  2021
Tribunale di Milano, 24 Ottobre 2026, n. 5078/2025
Annullamento della transazione e incapacità naturale
L’azione di annullamento della transazione in ragione della temerarietà della lite che con essa le parti hanno composto presuppone la...

L'azione di annullamento della transazione in ragione della temerarietà della lite che con essa le parti hanno composto presuppone la simultanea ricorrenza dell'elemento oggettivo dell'assoluta e obiettiva infondatezza della pretesa o della contestazione fatta valere da una delle parti – in aderenza alla necessità che il rapporto da cui scaturisce la transazione sia una res dubia, vi sia cioè incertezza sui reciproci diritti derivante anche solo dalla sussistenza di discordanti valutazioni in ordine alle correlative situazioni giudiziali dei rispettivi diritti ed obblighi delle parti – e dell'elemento soggettivo della malafede della medesima parte nel sostenere la propria pretesa o la propria contestazione nonostante la consapevolezza della sua infondatezza; è sufficiente anche solo l'inesistenza di uno dei due presupposti a determinare l'infondatezza della domanda. Qualora la lite composta con la transazione abbia ad oggetto l'interpretazione di una scrittura di garanzia redatta con linguaggio atecnico ed involuto, dalla quale discendono divergenti valutazioni in ordine all'autonomia dell'impegno rispetto ad un'obbligazione principale inesigibile e postergata, le contestazioni mosse nel giudizio transatto non possono essere ritenute assolutamente ed obiettivamente infondate. La malafede rilevante ai sensi dell'art. 1971 c.c. deve inoltre riguardare il contraente al quale è ascritta la temerarietà della lite composta ed essere riferibile a chi ne ha manifestato la volontà nella stipulazione, non potendo essere desunta dal comportamento del rappresentante di altro soggetto, pure parte dell'accordo transattivo o della lite transatta.

L’annullamento dei contratti in ragione della incapacità naturale di uno dei contraenti può essere pronunciato allorché per il pregiudizio che ne deriva alla persona incapace di intendere e volere o per la qualità del contratto o per altre circostanze risulti la malafede dell’altro contraente. L’annullamento di un contratto per incapacità naturale di uno dei contraenti presuppone, pertanto, l’accertamento rigoroso della sussistenza al momento della stipulazione del contratto:
a) di uno stato patologico di alterazione delle facoltà mentali o psichiche che possa aver ostacolato la valutazione del contenuto o degli effetti del negozio e la formazione di una volontà cosciente da parte di uno dei due contraenti;
b) la consapevolezza che l’altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva della controparte.
Al riguardo, infatti, ai fini dell’annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere, ai sensi dell’art. 428, secondo comma, c.c., non è richiesta, a differenza dell’ipotesi del primo comma, la sussistenza di un grave pregiudizio, che, invece, costituisce indizio rivelatore dell’essenziale requisito della malafede dell’altro contraente; quest’ultima risulta o dal pregiudizio anche solo potenziale, derivato all’incapace, o dalla natura e qualità del contratto, e consiste nella consapevolezza che l’altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva e volitiva del contraente. Peraltro, la prova dell’incapacità deve essere rigorosa e precisa, in ragione della tutela dell’affidamento dell’altro contraente quanto alla validità del contratto.

Allorché l'annullamento di una transazione plurilaterale sia domandato in via riconvenzionale al solo fine di paralizzare la domanda di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. proposta da uno soltanto dei contraenti, non sussiste litisconsorzio necessario con le altre parti dell'accordo, estranee all'esecuzione coattiva dell'impegno traslativo, potendo l'accertamento della causa di invalidità essere compiuto nei confronti dei terzi in via meramente incidentale, con effetti che non si estendono ad essi e senza che questi ne subiscano pregiudizio, stante l'inidoneità dell'accertamento incidentale a costituire giudicato nei loro confronti.

Leggi tutto
01/08/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 5078/2025
Carica: Presidente
Giudice: Amina Simonetti
Relatore: Daniela Marconi
Registro : RG – 910 –  2024
Tribunale di Milano, 14 Giugno 2022
Sull’annullabilità dell’accordo transattivo avente ad oggetto la cessione di quote sociali
Ai fini dell’annullamento per dolo dell’accordo transattivo avente ad oggetto una lite sulla cessione di quote sociali, rileva solo la...

Ai fini dell’annullamento per dolo dell’accordo transattivo avente ad oggetto una lite sulla cessione di quote sociali, rileva solo la condotta di natura omissiva del convenuto che abbia nascosto informazioni rilevanti per il promissario acquirente al fine di indurlo all’acquisto delle quote, e non anche una condotta commissiva consistente nella viziata rappresentazione della realtà preesistente all’accordo di cessione. Infatti, solo la condotta omissiva, collocandosi dopo la conclusione del contratto di cessione e prima della transazione, rileva in via immediata e diretta ai fini dell’annullamento dell’accordo transattivo. Tuttavia, la condotta omissiva, ove presente, non sarebbe tuttavia idonea ad essere qualificata come dolo qualora fosse circoscritta ad un affare di valore non determinante per la scelta di prestare il consenso alla transazione.

Leggi tutto
02/01/2024
Data sentenza: 14/06/2022
Registro : RI – 9590 –  2020
Tribunale di Milano, 10 Settembre 2023, n. 7806/2023
Condizioni per l’annullamento della transazione su pretesa temeraria
L’annullamento della transazione su pretesa temeraria ai sensi dell’art. 1971 c.c. presuppone che la pretesa fatta valere dalla parte nei...

L'annullamento della transazione su pretesa temeraria ai sensi dell'art. 1971 c.c. presuppone che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chieda l'annullamento sia assolutamente ed obiettivamente infondata, e ciò in aderenza alla necessità che il rapporto dal quale scaturisce la transazione sia una res dubia, che, cioè, vi sia incertezza sui rispettivi diritti delle parti. La mancanza di detto presupposto esclude, di per sé, l'annullamento. L'annullamento della transazione su pretesa temeraria, ai sensi dell'art. 1971 c.c., presuppone la presenza di due elementi, uno obiettivo ed uno soggettivo: che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chiede l'annullamento sia totalmente infondata, e che la parte versi in mala fede, ovvero che, pur essendo consapevole della infondatezza della propria pretesa, l'abbia dolosamente sostenuta.

Leggi tutto
18/12/2023
Data sentenza: 10/09/2023
Numero: 7806/2023
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Nicola Fascilla
Registro : RG – 39277 –  2020
Tribunale di Torino, 19 Ottobre 2017
Annullamento della transazione, competenza della Sezione specializzata, negoziazione assistita, rappresentanza processuale e litisconsorzio necessario
La sezione specializzata in materia di impresa è competente non solo per le cause che abbiano ad oggetto il trasferimento...

La sezione specializzata in materia di impresa è competente non solo per le cause che abbiano ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali, ma anche nelle ipotesi di “diritti inerenti” alle stesse partecipazioni (nel caso di specie il Tribunale, rilevato che (altro…)

Leggi tutto
20/04/2022
Data sentenza: 19/10/2017
Registro : RG – 21742 –  2015
Tribunale di Milano, 30 Settembre 2021
Evidenza
Validità dell’accordo transattivo
Per la validità causale e oggettiva della transazione non è indispensabile l’esteriorizzazione delle contrapposte pretese né che siano state usate...

Per la validità causale e oggettiva della transazione non è indispensabile l'esteriorizzazione delle contrapposte pretese né che siano state usate espressioni direttamente rivelatrici del negozio transattivo, essendo necessario e sufficiente che sia comunque espressa la volontà di porre fine ad ogni ulteriore contesa.
I requisiti dell'aliquid datum aliquid retentum non sono da rapportare agli effettivi diritti delle parti bensì alle rispettive pretese e contestazioni, rendendo non necessaria l'esistenza di un equilibrio economico tra le reciproche concessioni.

Leggi tutto
02/04/2022
Data sentenza: 30/09/2021
Registro : RG – 8584 –  2021
Tribunale di Milano, 3 Febbraio 2016
Data sentenza: 03/02/2016
Registro : RG – 75111 –  2013
logo