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Sentenze con tag: assemblea degli obbligazionisti

Tribunale di Ancona, 3 Marzo 2025
Nullità della delibera dell’assemblea degli obbligazionisti per omessa convocazione
Il riferimento, nell’art. 2378 c.c., alla contestualità tra il deposito del ricorso ed il deposito della citazione, va letto nel...

Il riferimento, nell'art. 2378 c.c., alla contestualità tra il deposito del ricorso ed il deposito della citazione, va letto nel senso che il legislatore ha inteso correlare la proposizione dell'istanza cautelare alla pendenza del giudizio di merito, con ciò mirando ad escludere unicamente la presentazione di una richiesta cautelare ante causam. Una volta che il giudizio di merito risulti già instaurato, nulla osta alla proposizione dell'istanza anche non contestualmente all'introduzione del giudizio, ma in un momento successivo.

Non vi è distinzione ai fini della cautela provvisoria fra esecuzione ed efficacia: il limite che può precludere la pronuncia della sospensione è costituito dalla circostanza che gli effetti della deliberazione si “siano definitivamente realizzati ed esauriti”  ovvero sia intervenuta l“irreversibilità” degli stessi. Tuttavia  la funzione cautelare non sarebbe completa se il provvedimento di sospensione non potesse pronunciarsi quando, pur senza necessità di (ulteriori) atti di esecuzione, l’atto impugnato risultasse suscettibile di continuare a produrre effetti rispetto all’organizzazione sociale.

Bisogna escludere che il termine di otto giorni di cui all’art. 2366, comma 3, c.c., sia riferito alla spedizione dell’avviso di convocazione (come è nella disciplina delle società a responsabilità limitata secondo il chiaro disposto di cui all’art. 2479 bis, comma 1) e non già alla sua ricezione.

Il mancato rispetto dei termini di convocazione dell'assemblea, traducendosi in una impossibilità di partecipazione, dà luogo a nullità (e non già ad annullabilità) della relativa delibera.

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12/01/2026
Data sentenza: 03/03/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuliana Filippello
Relatore: Maria Federica Minervini
Registro : RG – 5793 –  2024
Tribunale di Milano, 12 Febbraio 2014
Evidenza
Assemblea degli obbligazionisti e conflitto di interessi
Il conflitto di interessi in materia di delibera degli obbligazionisti di s.p.a. non è specificamente disciplinato dal codice civile; tuttavia...

Il conflitto di interessi in materia di delibera degli obbligazionisti di s.p.a. non è specificamente disciplinato dal codice civile; tuttavia è ricavabile nell’ordinamento societario un principio generale che vale a regolare le ipotesi di conflitto di interessi nelle decisioni di tutti gli organi assembleari (o collegiali) che, (altro…)

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27/02/2014
Data sentenza: 12/02/2014
Registro : RG – 629 –  2014
Tribunale di Milano, 16 Luglio 2013
Evidenza
Obbligazioni convertibili, indebito pagamento della cedola all’obbligazionista da parte della banca depositaria ed effetti del mutamento del regolamento di emissione
Nel caso di emissione di obbligazioni (convertibili in azioni) in cui una banca assuma l’incarico di banca depositaria dei titoli...

Nel caso di emissione di obbligazioni (convertibili in azioni) in cui una banca assuma l'incarico di banca depositaria dei titoli e di addetta al pagamento degli interessi portati dalle cedole delle obbligazioni, il rapporto tra l’emittente e la banca depositaria si iscrive nella figura della delegazione di pagamento ex artt. 1269 e ss. c.c.. Con riferimento al pagamento delle cedole (altro…)

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13/10/2013
Data sentenza: 16/07/2013
Registro : RG – 29384 –  2011
Tribunale di Milano, 6 Marzo 2013
Annullamento della delibera dell’assemblea degli obbligazionisti e tutela d’urgenza
Non è ammissibile una domanda cautelare volta ad ottenere la pronuncia di annullamento di una delibera assunta dall’assemblea degli obbligazionisti,...

Non è ammissibile una domanda cautelare volta ad ottenere la pronuncia di annullamento di una delibera assunta dall'assemblea degli obbligazionisti, posto che essa tende ad ottenere in via anticipata un effetto che si potrebbe conseguire solo con la pronuncia di merito.

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10/09/2013
Data sentenza: 06/03/2013
Registro : RG – 12678 –  2013
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