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Sentenze con tag: associazione in partecipazione

Tribunale di Bari, 21 Settembre 2026, n. 271/2024
Clausola compromissoria, trasmissibilità agli eredi e nullità del decreto ingiuntivo in sede di opposizione
In difetto di espressa volontà contraria, la clausola compromissoria che devolve agli arbitri le controversie sull’interpretazione o applicazione del contratto...

In difetto di espressa volontà contraria, la clausola compromissoria che devolve agli arbitri le controversie sull’interpretazione o applicazione del contratto deve essere interpretata in senso estensivo, ricomprendendo tutte le controversie aventi causa petendi nel rapporto, anche se insorte a distanza di tempo dalla sua esecuzione, ed è opponibile agli eredi del contraente originario senza necessità di specifica accettazione. Ne consegue che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ordinario deve dichiarare la nullità o revocare il decreto e rimettere la controversia alla cognizione arbitrale [nella specie, clausola contenuta in un contratto di associazione in partecipazione relativo a una farmacia, invocata dall’associante contro gli eredi dell’associato che avevano ottenuto decreto ingiuntivo per la consegna dei rendiconti]. La presenza della clausola compromissoria non impedisce di ottenere il decreto ingiuntivo, poiché il procedimento arbitrale non contempla provvedimenti inaudita altera parte, ma l’improponibilità della domanda, da sollevare su eccezione di parte e non rilevabile d’ufficio, può essere fatta valere in sede di opposizione.

La sentenza con cui il giudice dell’opposizione dichiara la nullità del decreto ingiuntivo per l’esistenza della clausola compromissoria definisce il giudizio di opposizione, esaurendo la competenza funzionale del giudice, che non può rimettere la causa agli arbitri; l’eventuale riproposizione della domanda davanti al collegio arbitrale costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione sulla medesima pretesa già azionata in via monitoria.

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20/09/2026
Data sentenza: 21/09/2026
Numero: 271/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Simona Merra
Registro : RG – 5975 –  2020
Tribunale di Brescia, 2 Ottobre 2025
Sequestro conservativo a tutela dell’azione di responsabilità verso l’amministratore: difetto di fumus per credito già garantito da ipoteca e crediti incerti
In tema di sequestro conservativo [nella specie, richiesto sui beni dell’amministratore e socio di maggioranza di una s.r.l. a tutela...

In tema di sequestro conservativo [nella specie, richiesto sui beni dell’amministratore e socio di maggioranza di una s.r.l. a tutela dell’instauranda azione di responsabilità ex artt. 2394 e 2395 c.c.], difetta il requisito del fumus boni iuris sia quando il credito dedotto risulti già assistito da idonea garanzia reale opponibile ai terzi, come l’ipoteca giudiziale iscritta anteriormente alla trascrizione dell’atto di alienazione dell’immobile da parte della società debitrice, sia quando gli ulteriori crediti azionati siano, allo stato, incerti nell’an e nel quantum [nella specie, la quota di utili di un’associazione in partecipazione e i danni da vizi dell’immobile, ancora da accertare]. In tale ipotesi la domanda cautelare deve essere rigettata anche a fronte di condotte del resistente oggettivamente dirette a svuotare il patrimonio della società, che possono tuttavia giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.

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12/09/2026
Data sentenza: 02/10/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Carlo Bianchetti
Registro : RG – 15416 –  2024
Tribunale di Milano, 21 Settembre 2026, n. 2695/2025
Accordo di associazione in partecipazione per operazioni di sviluppo immobiliare: questioni processuali e sostanziali in tema di validità e efficacia dell’accordo
Il contratto, ai sensi dell’art. 1372 c.c., ha “forza di legge tra le parti”. Qualunque tipo di contestazione del contenuto...

Il contratto, ai sensi dell’art. 1372 c.c., ha “forza di legge tra le parti”. Qualunque tipo di contestazione del contenuto dello stesso non può prescindere da uno strumento latu sensu demolitorio: sia esso perché viziato (nullo, annullabile, rescindibile), sciolto o risolto (per mutuo consenso, per inadempimento, per sopravvenienze rilevanti ed imprevedibili, ecc.). Per converso, la bontà economica dell’accordo, determinato dall’autonomia privata quale esplicazione della libertà di iniziativa economica, è insindacabile dal giudice, che solo nei casi eccezionalmente previsti può entrare nel merito ed effettuare un sindacato di razionalità economica del contratto.

La nullità di un accordo per mancanza di causa ex art. 1325 e 1418 c.c. e la simulazione assoluta dello stesso non sono mere difese, ma introducono vere e proprie autonome causae petendi che non possono essere introdotte nel giudizio solo nel secondo termine ex art. 183, VI c.p.c. La parte che agisca per la simulazione di un contratto è onerata della prova della simulazione ex artt. 2697, 1417, 2721 c.c.: qualora la parte voglia sostenere il contenuto simulatorio di un atto dovrà produrre controdichiarazione scritta, non essendo sufficienti prove orali né argomenti di prova presuntivi.

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08/06/2026
Data sentenza: 21/09/2026
Numero: 2695/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Angelo Mambriani
Registro : RG – 10109 –  2023
Tribunale di Brescia, 7 Settembre 2024, n. 2926/2024
Associazione in partecipazione e inadempimento dell’associante
In tema di associazione in partecipazione, non costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., la pattuizione che preveda...

In tema di associazione in partecipazione, non costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., la pattuizione che preveda genericamente la “cessazione” del contratto di associazione in partecipazione in caso di inadempimento di qualsiasi obbligazione, senza individuare specifiche obbligazioni la cui violazione determini la risoluzione di diritto; inoltre, non è imputabile all’associante il mancato adempimento di un obbligo informativo quando la richiesta di esibizione della documentazione sia rivolta dall’associato direttamente a un terzo, né tale condotta può ritenersi grave ai sensi dell’art. 1455 c.c. in difetto di allegazione e prova di un concreto pregiudizio all’economia del contratto.

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13/04/2026
Data sentenza: 07/09/2024
Numero: 2926/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Davide Scaffidi
Registro : RG – 96 –  2021
Tribunale di Bologna, 21 Settembre 2026, n. 207/2025
Risoluzione per inadempimento del contratto di associazione in partecipazione
Al contratto di associazione in partecipazione, in quanto inquadrabile nella categoria dei contratti di scambio – giacché il sinallagma si...

Al contratto di associazione in partecipazione, in quanto inquadrabile nella categoria dei contratti di scambio – giacché il sinallagma si caratterizza per l’attribuzione di una quota degli utili derivanti dalla gestione dell’affare o dell’impresa, da parte dell’associate, e l’apporto patrimoniale da parte dell’associato – si applica la disciplina della risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.. A tal fine, costituisce grave inadempimento l’inerzia o il mancato perseguimento, da parte dell’associante, dei fini a cui la gestione dell’affare è preordinata, ove protratti oltre ogni ragionevole limite di tolleranza, così come la mancata predisposizione del rendiconto.

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30/03/2026
Data sentenza: 21/09/2026
Numero: 207/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Patrizia Bellettati
Registro : RG – 2284 –  2024
Corte d'appello di Bologna, 21 Settembre 2026, n. 534/2024
Associazione in partecipazione e obbligo di rendiconto
In materia di contratto di associazione in partecipazione, il rendiconto è un adempimento dovuto dall’associante, ma l’eventuale inadempimento non comporta...

In materia di contratto di associazione in partecipazione, il rendiconto è un adempimento dovuto dall’associante, ma l’eventuale inadempimento non comporta necessariamente la risolvibilità del contratto, in quanto il rendimento del conto non è né l’unico né il principale adempimento dovuto dall’associante all’associato.

In caso di mancata contestazione dell’omesso invio del rendiconto durante lo svolgimento del rapporto, può desumersi l’esistenza di una prassi per cui le parti avevano deciso di non utilizzare lo strumento del rendiconto come mezzo per informare l’associato dell’andamento del rapporto e, pertanto, il mancato invio non integra di per sè un inadempimento grave del contratto tale da giustificare la risoluzione del contratto.

In capo all’associante non grava alcun obbligo di investire nell’operazione prevista capitali ulteriori rispetto a quelli disponibili al momento dell’accordo. Pertanto, non può dirsi inadempiente l’associante che non partecipa alla ricapitalizzazione dell’impresa con conseguente messa in liquidazione della stessa.

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13/03/2026
Data sentenza: 21/09/2026
Numero: 534/2024
Carica: Presidente
Giudice: Anna De Cristofaro
Relatore: Andrea Lama
Registro : RG – 512 –  2020
Tribunale di Bologna, 21 Settembre 2026, n. 3399/2024
Associazione in partecipazione: requisiti e prova
Nel contratto di associazione in partecipazione è elemento costitutivo essenziale la pattuizione a favore dell’associato di una prestazione correlata agli...

Nel contratto di associazione in partecipazione è elemento costitutivo essenziale la pattuizione a favore dell’associato di una prestazione correlata agli utili dell’impresa e non ai ricavi, i quali rappresentano in sé stessi un dato non significativo circa il risultato economico effettivo dell’attività di impresa.

In tema di associazione in partecipazione, grava su chi ne invoca l’esistenza l’onere di provare gli elementi costitutivi del contratto, e in particolare la pattuizione della partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa [nel caso di specie, in mancanza di prova contraria, il versamento di somme avvenuto a titolo di acconto in vista del futuro acquisto di unità immobiliari conduce alla qualificazione del rapporto come preliminare di compravendita e non come associazione in partecipazione].

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07/03/2026
Data sentenza: 21/09/2026
Numero: 3399/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Patrizia Bellettati
Registro : RG – 8392 –  2022
Tribunale di Milano, 12 Novembre 2024
Data sentenza: 12/11/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Alima Zana
Registro : RG – 33166 –  2024
Tribunale di Catanzaro, 10 Gennaio 2024
Data sentenza: 10/01/2024
Registro : RG – 5941 –  2018
Tribunale di Milano, 11 Luglio 2022
Risoluzione per inadempimento del contratto di associazione in partecipazione
Secondo il dettato dell’art. 2967 c.c., come interpretato dai costanti indirizzi di legittimità, il creditore che agisce al fine di...

Secondo il dettato dell'art. 2967 c.c., come interpretato dai costanti indirizzi di legittimità, il creditore che agisce al fine di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento deve provare la fonte - negoziale o legale - del proprio diritto, mentre è il debitore che ha l'onere di provare il fatto estintivo - costituito dall'adempimento - del diritto azionato dal creditore.

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21/12/2023
Data sentenza: 11/07/2022
Registro : RG – 38500 –  2019
Tribunale di Milano, 24 Marzo 2022
Data sentenza: 24/03/2022
Registro : RG – 53005 –  2019
Tribunale di Milano, 22 Febbraio 2022
Contratto di associazione in partecipazione e risoluzione per inadempimento
Al contratto di associazione in partecipazione si applica la disciplina della risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., essendo tale...

Al contratto di associazione in partecipazione si applica la disciplina della risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., essendo tale contratto inquadrabile nella categoria dei contratti di scambio, in quanto caratterizzato dal sinallagma tra l’attribuzione di una quota degli utili derivanti dalla gestione dell’affare o dell’impresa, da parte dell’associante, e l’apporto patrimoniale da parte dell’associato. In tale senso, costituiscono grave inadempimento l’inerzia o il mancato perseguimento da parte dell’associante dei fini a cui l’attività di gestione dell’affare è preordinata ove protratti oltre ogni ragionevole limite di tolleranza, così come la mancata predisposizione del rendiconto.

Il principio espresso dall’art. 1458, co. 1, c.c., secondo cui gli effetti retroattivi della risoluzione non operano per le prestazioni già eseguite, riguarda i contratti ad esecuzione continuata o periodica, ossia soltanto quelli in cui le obbligazioni di durata sorgono per entrambe le parti e l’intera esecuzione del contratto avviene attraverso coppie di prestazioni da realizzarsi contestualmente nel tempo. Pertanto, ad essi non può ricondursi il contratto di associazione in partecipazione, con il quale l’associante attribuisce all’associato, come corrispettivo di un determinato apporto unitario, una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, trattandosi, a differenza del contratto di società, di un negozio bilaterale, che crea un singolo scambio fra l’apporto e detta partecipazione.

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13/01/2023
Data sentenza: 22/02/2022
Registro : RI – 1368 –  2020
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