L’azione cautelare di revoca degli amministratori contemplata dall'art. 2476, terzo comma, c.c., è connotata dal nesso di strumentalità rispetto all’azione di responsabilità prevista dalla stessa norma, avendo funzione di impedire l’aggravamento del danno di cui si intende richiedere il risarcimento nel giudizio di merito e non essendo ipotizzabile un nesso di strumentalità rispetto a un’azione di revoca nel merito, di cui l’azione cautelare anticiperebbe gli effetti. Tuttavia il previo esercizio dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2476 c.c. non costituisce presupposto processuale per l’esercizio dell’azione cautelare in esame: dal momento che il citato art. 2476, terzo comma, c.c. non contiene una norma di legge processuale speciale, non vi è ragione per escludere, nella sussistenza dei presupposti di natura sostanziale previsti dalla stessa disposizione, l’adozione dello specifico provvedimento cautelare da essa contemplato anche prima dell’esercizio dell’azione sociale di responsabilità da parte del socio, ai sensi dell’art. 669-ter c.p.c.
I presupposti per l’adozione del provvedimento cautelare tipico ex art. 2476, terzo comma, c.c. sono:
a) il permanere del rapporto gestorio fra la società e la persona fisica di cui è chiesta la revoca dall’incarico per “gravi irregolarità nella gestione della società” al momento della decisione sull’istanza;
b) la prognosi giudiziale di probabile fondatezza dell’azione sociale esercitata dal socio: accertamento, in base a cognizione non piena, della violazione da parte dell’amministratore degli obblighi ad esso incombenti per legge e per statuto in dipendenza del rapporto gestorio con la società e del concreto, probabile, pregiudizio al patrimonio della società derivato, in base a rapporto di causalità diretta, dall’inadempimento in questione;
c) la qualificazione dei fatti imputati all’amministratore con tale azione (di cui è ragionevole pronosticare l’accoglimento) anche in termini di “gravi irregolarità nella gestione della società”, da cui può derivare aggravamento del danno già cagionato al patrimonio sociale ovvero siano suscettibili di determinare ulteriori danni.
Ai fini della valutazione dell’esistenza del presupposto del fumus boni iuris per la concessione della cautela in questione, occorre che, sia pure entro i limiti della cognizione necessariamente sommaria, i comportamenti imputati all’amministratore di cui si chiede la revoca, costituenti gravi irregolarità nella gestione della società, abbiano comportato per la società un danno attuale e potenzialmente suscettibile di aggravamento con la permanenza in carica dell’amministratore stesso, venendo a mancare, in caso contrario, il presupposto dell’azione di responsabilità alla realizzazione dei cui effetti la misura cautelare è finalizzata. Siffatta particolare tutela può, dunque, essere accordata solo qualora il socio dimostri, sotto il profilo del fumus boni iuris, la probabile verificazione dei comportamenti di cattiva gestione imputabili agli amministratori, oltre all’esistenza e alla consistenza del possibile pregiudizio patrimoniale sofferto dalla società in conseguenza diretta di tali comportamenti. Pertanto, le gravi irregolarità non rilevano in sé ma in quanto produttive di danno. Ciò distingue l’azione della denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. con la quale il socio può chiedere l’ispezione o la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario. I presupposti di questa azione di volontaria giurisdizione sono “gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società”, invece la domanda cautelare di revoca dell’amministratore, essendo incuneata e, quindi, strumentale ad una azione risarcitoria di responsabilità, richiede che sia allegato il danno cagionato dalla condotta violativa degli obblighi di diligente e professionale gestione del liquidatore/amministratore.
L'azione cautelare di revoca dell'amministratore di s.r.l. deve ritenersi ammissibile anche al di fuori della strumentalità rispetto ad un'azione di responsabilità connotata non soltanto da presupposti ulteriori, ma anche da finalità tutt’affatto distinte. Deve infatti ritenersi che, nell’attribuire al socio la facoltà di agire in via cautelare per la rimozione dell’amministratore, il legislatore abbia inteso riconoscergli anche la facoltà ― implicitamente ma ineluttabilmente ricollegata, tanto da renderne superflua la menzione ― di introdurre l'ordinaria azione di cognizione corrispondente, ossia di domandare la revoca, con sentenza, dell'amministratore, in presenza delle gravi irregolarità contemplate dal disposto normativo.
Soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ― per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ― pronunciata in seguito a dibattimento, nel giudizio in cui vi è stata la partecipazione del danneggiato come parte civile o nel quale questi sia stato messo in condizione di parteciparvi, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno. La sentenza emessa ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, ossia per insufficienza o contraddittorietà della prova che il fatto sussista, non fanno invece stato nel giudizio civile.
Il sindacato esercitabile dalla corte d’appello, in sede di impugnazione per nullità del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto applicabili al merito della controversia, ove sia denunciata la violazione della disciplina della liquidazione equitativa dettata dall’art. 1226 c.c. è esattamente lo stesso sindacato che spetta alla Corte di cassazione ove la medesima censura sia rivolta contro la statuizione in proposito adottata, all’esito del giudizio ordinario, dal giudice di appello. L'esercizio in concreto, in senso positivo o negativo, del potere discrezionale, conferito al giudice dall'art. 1226 c.c., di liquidare il danno in via equitativa non è pertanto suscettibile di sindacato in sede di legittimità, e così pure dal giudice dell’impugnazione per nullità del lodo, se la decisione in merito risulti sorretta da motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto.
La richiesta cautelare di revoca degli amministratori di cui all’art. 2476, comma 3, c.c. non può essere proposta ante causam, bensì si ritiene ammissibile unicamente in corso di causa.
In tema di società a responsabilità limitata, la misura cautelare della revoca del liquidatore (applicabile per analogia a quella dell’amministratore ex art. 2476, comma 3, c.c.) non può essere richiesta con ricorso ante causam, ma presuppone necessariamente la pendenza o la contestuale instaurazione del giudizio di merito avente ad oggetto l'azione sociale di responsabilità. Tale provvedimento ha infatti natura meramente conservativa e una funzione strumentale alla reintegrazione del patrimonio sociale, risultando privo di attitudine anticipatoria autonoma rispetto alla sentenza di condanna al risarcimento del danno.
L’intestazione fiduciaria di quote di partecipazione societaria integra un'ipotesi di interposizione reale di persona, per effetto della quale il fiduciario acquista la piena titolarità formale delle quote nei confronti della società e dei terzi. Conseguentemente, l’eventuale violazione degli obblighi derivanti dal patto fiduciario (quale il voto in assemblea senza preventiva autorizzazione del fiduciante) rileva esclusivamente come inadempimento contrattuale nell’ambito del rapporto interno tra le parti, ma non inficia la validità delle delibere sociali assunte dal fiduciario, né legittima di per sé la revoca giudiziale per gravi irregolarità gestorie.
Ai fini dell'accoglimento di una domanda cautelare d'urgenza, il pregiudizio lamentato deve essere imminente e attuale.
L’azione intrapresa dal socio, ai sensi dell’art. 2476, terzo comma, c.c., costituisce un’azione chiaramente connotata dal nesso di strumentalità rispetto all’azione di responsabilità prevista dalla stessa norma, avendo funzione di impedire l’aggravamento del danno di cui si intende richiedere il risarcimento nel giudizio di merito e non essendo ipotizzabile un nesso di strumentalità rispetto a un’azione di revoca nel merito, di cui l’azione cautelare anticiperebbe gli effetti.
Ai fini della valutazione dell’esistenza del presupposto del fumus boni iuris per la concessione della cautela in questione, occorre che, sia pure entro i limiti della cognizione necessariamente sommaria, i comportamenti imputati all’amministratore di cui si chiede la revoca, costituenti gravi irregolarità nella gestione della società, abbiano comportato per la società un danno attuale e potenzialmente suscettibile di aggravamento con la permanenza in carica dell’amministratore stesso, venendo a mancare, in caso contrario, il presupposto dell’azione di responsabilità alla realizzazione dei cui effetti la misura cautelare è finalizzata.
Il provvedimento di revoca degli amministratori, di cui all’articolo 2476, terzo comma, ha natura cautelare in senso proprio, consentendo dunque l’esperimento del ricorso sia in corso di causa sia prima della causa; è reclamabile. Ha caratteristiche di provvedimento anticipatorio di cui all’articolo 669 octies, sesto comma, c.p.c.; in caso di accoglimento, vengono liquidate le spese ed è facoltà ma non onere per il ricorrente di esordire il giudizio di merito; senza che, in mancanza, si verifichi l’esito decadenziale di cui all’articolo 669 novies c.p.c.
La revoca degli amministratori, di cui all’articolo 2476, comma terzo, c.c., non deve comunque comprimere la autonomia della società in ordine alla scelta dell’organo amministrativo; in via generale, non può comportare la sostituzione degli amministratori ma solo la revoca. Tuttavia, nel caso in cui la revoca di uno o più amministratori comporti una situazione di impossibilità di funzionamento per la società e di stallo, è possibile nominare un amministratore, in sostituzione, al solo fine di rimettere in attività la società, con la nomina di nuovi amministratori nominati dalla autonomia privata della società stessa.
Pur operando la revoca, all’amministratore revocato può essere consentita dal Tribunale la convocazione della assemblea per la nomina dell’amministratore quale unica attività amministrativa ad egli consentita.
Se, infatti, è possibile in via giurisdizionale la revoca dell’amministratore da tutte le facoltà dello stesso, deve ritenersi possibile lasciare un’area di operatività limitata, ad esempio, alla convocazione di assemblea per la nomina di nuovi amministratori. E’ appena il caso di rammentare che la assemblea così convocata ben potrebbe nominare, oltre ovviamente ad un terzo, anche lo stesso amministratore revocato in quanto il provvedimento di revoca non ha valore interdittivo.
Nelle cause volte ad ottenere la revoca in via cautelare dell’amministratore per gravi inadempimenti agli obblighi di legge e di statuto che si traducono in irregolarità nella gestione siano litisconsorti necessari sia l’amministratore che dovrebbe essere revocato sia la società e, in caso di conflitto di interessi tra amministratore e società, dovrebbe essere nominato un curatore speciale ex art. 80 c.p.c. alla società. Tuttavia, ove la domanda cautelare di revoca risulti già a prima vista non meritevole di accoglimento, difettando il necessario presupposto costituito da una situazione di pericolo imminente ed irreparabile, la nomina di un curatore speciale risulta superflua.
Alle società in nome collettivo è applicabile la disposizione, dettata per le società semplici, dell'art. 2259, terzo comma, cod. civ., che consente al singolo socio di chiedere giudizialmente la revoca per giusta causa dell'amministratore.
La revoca giudiziale dell'amministratore di una società di persone può essere disposta unicamente per “giusta causa”, in presenza di comportamenti dell'amministratore che rendano non più possibile, nell'interesse della società, la prosecuzione del rapporto gestorio. La giusta causa rilevante ai sensi dell'art. 2259 c.c. per la revoca di un amministratore di società di persone abbraccia, da un lato, tutti quei comportamenti dell'amministratore che compromettono l'esistenza stessa dell'impresa collettiva ed il suo funzionamento nonché, dall'altro, le condotte che, violando obblighi di legge o doveri di correttezza e diligenza propri dell'amministratore, non garantiscono una corretta amministrazione della società e la tutela degli interessi privati dei soci della stessa e dei terzi.
Integra una giusta causa di revoca anche il comportamento tenuto dall'amministratore che abbia utilizzato denaro della società per fini personali, ovvero che abbia omesso la puntuale annotazione dei prelievi effettuati, o che abbia distratto, a proprio vantaggio, somme destinate alla società amministrata.
L’orientamento prevalente in giurisprudenza ammette, poi, l’esperibilità di tale rimedio mediante lo strumento di cui all’art. 700 c.p.c., essendo finalizzato a fornire una tutela immediata ed urgente in favore della società, che potrebbe essere irrimediabilmente pregiudicato dall'attesa dell'instaurazione del giudizio di merito. Lo strumento in questione è infatti coerente con la previsione di cui all’art. 2259 co. 3 c.c. e costituisce l’unico rimedio concreto in via cautelare a tutela della società di persone, non essendo applicabile per analogia l’art 2409 c.c. a tali enti, che si reggono sulla fiducia reciproca dei soci e sul mantenimento della loro autonomia decisionale. A conferma di tale conclusione deve aggiungersi che, se venisse esclusa l’ammissibilità dello strumento di cui all’art. 700 c.p.c., si consentirebbe all’amministratore in carica di continuare a gestire la società senza vincoli di sorta anche laddove vi siano fondati motivi per dubitare della correttezza del suo operato.
Ai fini della revoca cautelare dell’amministratore è sufficiente che la sua condotta esponga il patrimonio sociale al rischio di un pregiudizio attuale e concreto, non essendo necessario il verificarsi di un danno effettivo ma sufficiente anche il solo pericolo che la permanenza dell’amministratore in carica possa esporre la società al concreto rischio di subire danni in futuro.
L’agire in conflitto di interessi integra un particolare vizio dell’attività gestoria che rileva in quanto connoti atti che cagionino danno alla società. Pertanto, primario oggetto di disamina riguardo a un ricorso per revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. in conflitto di interessi è la prevedibilità della produzione di un danno da parte dell’amministratore.
Lo strumento di cui all’art. 2476, co. 3, c.c. può essere azionato in presenza di gravi irregolarità gestorie e, secondo il dettato letterale del comma, in funzione di cautela sui generis rispetto alla azione risarcitoria di responsabilità, esercitabile anche dal socio per la società. Lo strumento può essere azionato anche in via anticipatoria rispetto alla mera revoca meritale dell’amministratore. Nell’uno e nell’altro caso il presupposto è necessariamente quello della sussistenza in fumus di gravi irregolarità gestorie commesse dall’amministratore in revoca, e quindi del fumus boni iuris della commissione da parte di lui di atti contrari ai suoi doveri. È estranea alla materia la diversa area della mera giusta causa, che invece pertiene al rapporto fiduciario fra compagine e amministratore, e costituisce, in linea di principio, materia riservata alla autonomia decisionale dei soci.