L'azione cautelare di revoca di amministratore di s.r.l. è ammissibile anche ante causam.
L’autorizzazione dell’assemblea all’esperimento dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, richiesta dall'art. 2393 c.c., costituisce una condizione dell’azione, la cui sussistenza va verificata d’ufficio dal giudice e che, come tale, è sufficiente che sussista al momento della pronuncia della sentenza che definisce il giudizio.
La legittimazione del liquidatore giudiziale sussiste laddove il credito fatto valere rientri nel perimetro del piano concordatario.
Il termine quinquennale previsto nell’art. 2393, co. 4 c.c. va qualificato come termine di prescrizione e non di decadenza. Più precisamente, la disposizione va considerata quale sintesi, in relazione all’azione sociale di responsabilità, dei principi affermati in termini generali dagli artt. 2935, 2941, n. 7 e 2949 c.c. Da ciò le seguenti conseguenze: a) il termine ha natura prescrizionale e durata quinquennale; b) lo stesso può essere validamente interrotto con il compimento di atti a tal fine idonei ex art. 2943 c.c., secondo le regole generali della prescrizione; c) l’art. 2393, co. 4 non deroga all’art. 2935 c.c., ma ribadisce quanto affermato dall’art. 2941, n.7 in termini generali. Ciò significa che il dies a quo in caso di azione sociale dovrà computarsi dalla data del fatto dannoso, e con la sospensione prevista dall’art. 2941, n.7 c.c., in ragione del rapporto fiduciario che intercorre tra l’ente ed il suo organo gestorio.
In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo), requisito quest’ultimo che non è soggetto a rigore di forme, all’infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto, essendo sufficiente a tal fine la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa.
Le norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori delle società di capitali sono applicabili anche a coloro i quali, come amministratori di fatto, si siano ingeriti nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società, presupponendo la correlativa figura che le funzioni gestorie svolte abbiano avuto carattere di sistematicità e completezza.
L’estensione della disciplina prevista per gli amministratori ai sindaci non opera in modo completo, non trovando applicazione la causa di sospensione della prescrizione sancita dagli artt. 2941, n.7 e 2393, co. 4 c.c. Per tale motivo, il dies a quo dell’azione sociale di responsabilità va individuato secondo le regole ordinarie, e quindi a partire da quando il danno è divenuto percepibile dalla società. Occorre distinguere tra i danni manifestatisi prima del 2010 rispetto a quelli successivi, applicando ai primi la disciplina dell’art. 2409-sexies c.c. ed ai secondi il dettato dell’art. 15 del D. lgs. 39/2010.
La nettezza dell’atto introduttivo – sanzionata con la nullità dello stesso, nel caso in cui non sia rispettata – ha una funzione essenzialmente garantistica; di consentire, cioè, ai convenuti, una piena difesa, rispetto a fatti chiaramente indicati.
In tema di responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla società amministrata, il principio della insindacabilità del merito delle scelte di gestione (cd. business judgement rule), le quali possono eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società, non si applica in presenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell'iniziativa economica e, tantomeno, in caso di inequivoche violazioni di legge come, in particolare, nel caso di violazione di norme tributarie. Essere sottoposti a sanzioni tributarie è un danno per la società; esporre la società a sanzioni tributarie è senza dubbio una condotta colposa degli amministratori.
La scelta tra più modalità di finanziamento, tra loro eterogenee, da parte dell’impresa rientra all’interno della discrezionalità riconosciuta agli amministratori. In linea con i principi generali che ne regolano la responsabilità, solo qualora tale scelta appaia del tutto illogica e inutilmente costosa per la società, è possibile ravvisare la responsabilità degli amministratori per inadempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti della società.
Nonostante la modifica dell’art. 2381 c.c. avvenuta nel 2003 abbia effettivamente ristretto gli obblighi gravanti sugli amministratori privi di deleghe la cui violazione è fonte di responsabilità, è rimasto fermo il principio per cui questi sono tenuti ad “agire in modo informato”. Tale principio si declina tanto in un dovere di attivarsi, qualora emergano i cd. segnali di allarme o anomalia nell’ordinaria gestione societaria, quanto di informarsi affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.
Il debito risarcitorio cui è tenuto l’amministratore per violazione dei propri doveri sociali dà, infatti, luogo ad un debito di valore, funzionale alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato. E ciò vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest’ultima indica unicamente l’entità del danno patrimoniale subito dal danneggiato.
Le transazioni su singole quote di obbligazione solidale esulano dall’ambito di applicazione dell’art. 1304 c.c. (a differenza della transazione sull’intero debito) ed alle stesse non è possibile aderire per esimersi da responsabilità. Occorrerebbe poi accertare se l’importo della singola transazione sia superiore o inferiore all’astratta quota di debito gravante sul singolo debitore solidale. Nel caso in cui la transazione sia conclusa per un importo inferiore rispetto alla quota ideale di debito, infatti, andrà comunque detratta quest’ultima dal debito residuo e non la somma effettivamente percepita dal creditore tramite le transazioni.
L’azione di responsabilità ex artt. 2392 e 2393 c.c. si configura qualora sia violato dall’amministratore un obbligo specifico previsto dalla legge o dallo statuto o il dovere di diligenza. Anche la violazione di quest’ultimo obbligo generale deve essere riferibile a condotte degli amministratori specificamente individuate; lo stesso art. 2392 c.c. prevede come misura delle prestazioni di facere un parametro oggettivo idoneo a salvaguardare il carattere professionale dell’incarico e la flessibilità necessaria ad evitare un irragionevole allargamento della responsabilità, collegando la diligenza alla natura dell’incarico, ossia alla dimensione e alla tipologia dell’impresa esercitata e alla funzione di amministratore in quanto tale nonché al criterio delle specifiche competenze dei predetti. Pacifica la natura contrattuale della responsabilità, ne discende che grava sull’attore la prova dell’inadempimento (secondo modalità differenti a seconda dei singoli obblighi che si assumono violati), del pregiudizio lamentato e del nesso di causalità con la condotta rilevante, mentre in assenza di prova specifica del danno, la mera violazione di una norma statutaria o di diligenza non è sufficiente ad integrare la responsabilità dell’amministratore.
In caso di inadempimento contrattuale della società, il terzo creditore insoddisfatto potrà agire sia, in via contrattuale, nei confronti della società inadempiente (per ottenere la prestazione contrattualmente dovuta oppure per ricevere il suo controvalore pecuniario), sia in via extracontrattuale, a norma dell'articolo 2395 o 2476 c.c., contro i suoi amministratori per il risarcimento del danno (direttamente) subito in conseguenza dell'atto illecito, che, tuttavia, non è costituito dal mero inadempimento della società, ma dal comportamento illecito dei suoi amministratori che, incidendo sul bene oggetto dell'obbligazione, lo abbia provocato o abbia concorso a provocarlo, impedendo, in tutto o in parte, l'esecuzione della prestazione dovuta. In altri termini, potrà porsi una questione di responsabilità dell’amministratore, laddove l’inadempimento della società sia stato provocato dal depauperamento del suo patrimonio o da un atto illecito, doloso o colposo, dell’amministratore che abbia interferito nella fase dell’assunzione dell’obbligo o della sua esecuzione.
L’azione dei creditori sociali, pur quando sia esercitata dal curatore fallimentare, si prescrive nel termine di cinque anni; il termine per l’esercizio dell’azione sociale rimane sospeso, a norma dell’art. 2941, n. 7, c.c. per tutto il tempo in cui l’amministratore è rimasto in carica.
L’omessa rilevazione della perdita del capitale sociale e la conseguente prosecuzione indebita dell’attività di impresa, con conseguente aggravio del deficit, comportano, a mente dell’art. 2486, comma 3 c.c., la responsabilità risarcitoria degli amministratori per un importo coincidente – di norma – con l’incremento del deficit patrimoniale (al netto dei cc.dd. costi normali di liquidazione), secondo il criterio della differenza fra i netti patrimoniali determinati alla data di apertura della procedura concorsuale e alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento.
Il rimborso di finanziamenti soci (anche indiretti) eseguito ove ricorrano le condizioni previste dall’art. 2467, comma 2 c.c. determina una fonte di responsabilità per l’amministratore aggiuntiva a quella relativa al deficit incrementale per aggravamento del dissesto.
Per la tesi prevalente, la società è litisconsorte necessario nelle azioni sociali di responsabilità promosse dai soci in sostituzione della società, ai sensi del terzo comma dell’art. 2476 c.c. È pacifico che l’ipotesi di cui al settimo comma dell’articolo 2476 c.c. escluda invece la necessaria presenza della società in giudizio. La fattispecie di cui all’art. 2476, comma 7, c.c. contempla un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale (o aquiliana) degli amministratori nei confronti dei soci.
Mentre nell’ipotesi di azione sociale di responsabilità (esercitata dalla società o dal socio in sostituzione della società) la parte che si dice lesa dall’operato degli amministratori (cioè la società) gode di un onere della prova “agevolato”, tipico degli illeciti contrattuali, potendo limitarsi a dimostrare l’inadempimento degli amministratori e il danno causalmente derivatone (questi ultimi, per andare esenti da responsabilità, dovranno fornire la cosiddetta prova liberatoria); al contrario, nell’ipotesi di responsabilità extracontrattuale di cui al settimo comma dell’art. 2476 c.c. incombe sul socio che si dice direttamente leso dall’operato dell’amministratore l’onere di dimostrare la sussistenza del fatto illecito in tutte le sue componenti, ossia: la condotta dolosa o colposa dell’amministratore, il danno e il nesso causale. Queste due “alternative” spettanti ai soci di s.r.l. non sono tra loro sovrapponibili e interscambiabili, bensì dipendono dalla natura del danno che i soci ritengono di aver subito (se indirettamente quale svalutazione della partecipazione sociale ovvero direttamente al proprio patrimonio).
Si è sostenuto che nel caso di distrazione pura e semplice degli utili societari di srl, non sia applicabile l’articolo 2395 cc; ciò poiché il danno è in realtà un danno sociale, di danari sottratti alla società; non può dunque operare l'azione diretta residuale e il socio, ai sensi del primo e terzo comma dell’articolo 2476 c.c., dovrà agire per la restituzione delle somme alla compagine sociale.
I danni che i soci lamentano di aver subito (svalutazione della partecipazione sociale e mancata distribuzione degli utili) quale conseguenza diretta ed immediata dell’operato degli amministratori costituiscono, in realtà, il mero riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale e, come tali, non possono essere fatti valere dal singolo socio che si dica danneggiato direttamente. Per la giurisprudenza maggioritaria, la diminuzione del valore della quota di partecipazione e l’omessa distribuzione di utili nella società non costituiscono danno diretto al singolo socio, in quanto gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all’eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell’amministratore.
Il diritto di domandare in sede giudiziale il risarcimento del danno subito da una società per effetto dell’illecito concorrenziale posto in essere da un’altra impresa (o, in generale, per effetto dell’illecito commesso da un terzo) compete esclusivamente alla società, unico soggetto destinatario di un danno patrimoniale diretto, e non anche a ciascuno dei soci che, al più, subiranno indirettamente gli effetti dell’illecito.
Ai sensi dell’articolo 806 c.p.c., sono arbitrabili le cause che abbiano ad oggetto diritti disponibili e ai sensi del secondo comma dell’articolo 1966 c.c., la transazione è nulla se i diritti oggetto di transazione, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti. Ne consegue che, se non vi è disponibilità, non vi è né arbitrabilità né transigibilità. Pertanto, sia l’arbitrabilità che la transigibilità derivano il loro limite non l’una dall’altra ma dalla disponibilità dei diritti: non si ha arbitrabilità se non si hanno diritti disponibili; non si ha transigibilità se non si hanno diritti disponibili. Posto il generale limite della presenza di posizioni disponibili, il legislatore può porre ulteriori e autonomi limiti all’arbitrabilità e alla transigibilità, non coincidenti tra loro, limitando dunque arbitrabilità e transigibilità in modo diverso. Ne consegue che l’esistenza di limiti alla transigibilità delle controversie societarie ex art. 2393-bis c.c. non esclude anche la loro generale compromissione in arbitri come regola generale.
L’amministratore è tenuto a rispettare i doveri imposti dalla legge e dallo statuto sociale e risponde personalmente degli eventuali inadempimenti. Ne deriva che grava sull’amministratore l’onere di allegare e provare la legittimità dei prelievi effettuati o dell’utilizzo di risorse sociali, fornendo adeguata documentazione e giustificazione delle attività svolte.
A seguito della riforma del diritto societario, l’amministrazione della s.r.l. può essere affidata anche a uno o più soci. Pertanto, al fine di dimostrare l’onerosità dell’incarico, è necessario provare l’esistenza di una clausola statutaria che demandi la gestione sociale ad un amministratore estraneo alla compagine sociale, nonché allegare la prova delle specifiche attività compiute.
L’amministratore non risponde dell’inadempimento del terzo, salvo il caso di dolo o colpa grave nella gestione; egli può tuttavia essere chiamato a rispondere delle somme anticipate dalla società in assenza di conformità agli accordi contrattuali.
Secondo l’insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità formatosi prima delle modifiche introdotte all’art. 2486 c.c. nell’anno 2019, le condizioni dell’azione di risarcimento danni nei confronti degli amministratori di una società a responsabilità limitata, riconducibile alla attività da essi posta in essere dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, sono il compimento, dopo tale evento, di atti di gestione non aventi una finalità meramente conservativa del patrimonio sociale (liquidatoria), il danno e il nesso di causalità tra condotta e danno.
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev’essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l’esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento.
Colui che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari.
Con riferimento, poi, alla quantificazione del danno nella misura pari alla differenza del netto patrimoniale esistente alla data del fallimento, ex art. 2486, co. 3, c.c., come modificato dal d.lgs. n.14 del 2019, norma ritenuta applicabile anche alle fattispecie pregresse, in quanto meramente recettive di orientamenti giurisprudenziali già invalsi in precedenza, deve evidenziarsi che ancora di recente è stato sostenuto che non è giustificata la liquidazione del danno applicando tout court il criterio della perdita incrementale derivante dalla prosecuzione dell'attività, poiché non tutta la perdita riscontrata dopo il verificarsi della causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell'attività medesima, potendo in parte comunque prodursi anche in pendenza della liquidazione o durante il fallimento, per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali, in ragione del venir meno dell'efficienza produttiva e dell'operatività dell'impresa, ed il danno non va commisurato neppure alla differenza tra attività e passività accertate in sede concorsuale, ma va determinato in relazione alle conseguenze immediate e dirette delle violazioni contestate (cfr. Cass. civ., sez. I, 11/05/2022, n. 14873). Solo ove la mancanza (o irregolare tenuta) delle scritture contabili renda difficile per il curatore una quantificazione ed una prova precisa del danno che sia di volta in volta riconducibile ad un ben determinato inadempimento imputabile all'amministratore della società fallita, lo stesso curatore potrà invocare a proprio vantaggio la disposizione dell’art. 1226 c.c. e, perciò, chiedere al giudice di provvedere ad una liquidazione del danno in via equitativa (cfr. Cass. n. 9100/205; n. 198/2022). Infatti, anche la quantificazione in misura pari alla differenza tra i netti patrimoniali è senza dubbio un criterio equitativo di liquidazione del danno, giacché pacificamente si ritiene che per liquidare il danno derivante da una gestione della società condotta in spregio dell'obbligo di cui all'art. 2449 cod. civ. (vecchio testo), ovvero dell'attuale art. 2486 cod. civ., il giudice può ricorrere in via equitativa, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili ovvero alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali. La condizione è che tale ricorso sia congruente con le circostanze del caso concreto e che, quindi, sia stato dall'attore allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e siano state specificate le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta.
Per costante orientamento giurisprudenziale, nella valutazione della sussistenza del requisito del periculum in mora il giudice può fare riferimento ai criteri oggettivi e soggettivi alternativamente tra loro (Cass. civ. n. 22097 del 25.10.2011; Cass. civ. n. 2081 del 13.02.2002; Trib. Bologna 10.01.2018, Trib. Milano 27.01.2014).
In base a quanto previsto dall’art. 2476 c.c., l’amministratore di una società di capitali è responsabile dei danni cagionati alla medesima e derivanti dall'inosservanza dei doveri ad esso imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per la sua gestione imprenditoriale. Tali pregiudizi possono essere determinati da una svariata tipologia di condotte, quali ad esempio la violazione del dovere di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, la distrazione di cespiti della società per il perseguimento di finalità extra sociali, l’inibizione ovvero l’indebita compressione del diritto, riconosciuto ai soci, all’ispezione della documentazione della società e la compressione del diritto ad ottenere informazioni circa singoli atti gestori o l’amministrazione societaria nel suo complesso. Il controllo da parte di questi ultimi si esplica mediante l'esercizio del diritto di ottenere informazioni dall’organo amministrativo sullo svolgimento degli affari sociali, nonché tramite l'esercizio del diritto alla consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi alla gestione dell’ente.
La natura della responsabilità dell’amministratore è di tipo contrattuale e può implicare in capo a quest’ultimo conseguenze risarcitorie laddove ne ricorrano i presupposti, sempre a condizione il danno cagionato all’impresa sia conseguente alla violazione del dovere di lealtà o di quello di diligenza da parte del gestore.
In applicazione delle regole generali, la prova del danno evento spetta a chi agisce in giudizio, il quale, a norma dell’art. 2697 c.c., ha l’onere di dimostrare, con ogni mezzo, l’effettiva verificazione nonché la reale consistenza e portata. Considerato che il danno (patrimoniale e/o non patrimoniale) rileva solo nella misura in cui sia conseguenza dell’inadempimento degli amministratori, l’attore deve fornire la prova del nesso causale tra mala gestio e pregiudizio al patrimonio della società, secondo le regole della causalità.
La denuncia al tribunale può essere promossa dai soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e consente, in caso di accertata sussistenza delle irregolarità denunciate, l'adozione, da parte del giudice, dei provvedimenti conseguenti, fino alla revoca degli amministratori e contestuale nomina di amministratore giudiziario.
Ai fini di accertare la fondatezza delle irregolarità denunciate può essere disposta l'ispezione degli amministratori, per mezzo della quale l'ispettore è autorizzato a estrarre copia di tutta la documentazione contabile, fiscale ed amministrativa presente in società.
Nel caso di società in liquidazione le eventuali irregolarità nella gestione sono da ritenersi pregiudizievoli sia per gli interessi e i diritti dei creditori sociali, sia, in secondo luogo, per il diritto dei soci al riparto dell'eventuale avanzo di liquidazione.
Qualora all'esito dell'ispezione il soggetto a tal fine incaricato riscontri gravi irregolarità nella gestione, ossia verifichi che le operazioni poste in essere dagli amministratori non siano in alcun modo inerenti con l'attività sociale, il giudice può disporre la revoca del liquidatore e nominare un amministratore giudiziario che conduca la fase di liquidazione con diligenza e correttezza, al fine di ottenere un adeguato valore di realizzo del patrimonio.
Il ripristino della corretta gestione, in fase di liquidazione, è ancora più pregnante in quanto tutela gli aspetti pubblicistici a beneficio di terzi e soci, al fine di offrire loro un quadro fedele delle operazioni di liquidazione e della risultante situazione patrimoniale.
Più che dal rapporto tra attività e passività, lo stato di insolvenza deve essere desunto dalla possibilità per l’impresa di operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni. Ne consegue che uno stato di squilibrio patrimoniale non può essere ritenuto elemento inequivoco di una crisi irreversibile, a fronte di un indice di liquidità in equilibrio.
Nelle ipotesi in cui, a fronte della ricostruzione delle scritture contabili operata dal curatore, è possibile determinare il danno nella sua concreta entità con riferimento all’aggravarsi della situazione debitoria, non è necessario fare ricorso a criteri di liquidazione equitativa, valevoli quando il danno, pur certo, è di impossibile o difficile quantificazione.
Il criterio dei c.d. netti patrimoniali appare più appropriato ai casi in cui le condotte contestate all’amministratore sono la causa dell’erosione del patrimonio sociale che alle ipotesi in cui all’amministratore sia contestato di aver omesso di chiedere tempestivamente il fallimento per non aggravare il dissesto e non di averlo provocato con negligenti atti di amministrazione