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Sentenze con tag: azione sociale di responsabilità

Tribunale di Catanzaro, 12 Aprile 2024, n. 2353/2024
La natura della responsabilità sociale degli amministratori e dei sindaci
L’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. contro gli amministratori di società di capitali, nonché quella promossa nei confronti...

L’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. contro gli amministratori di società di capitali, nonché quella promossa nei confronti del direttore generale, hanno natura contrattuale, di conseguenza, la società è tenuta a provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti. È poi onere dell’attore quello di provare la sussistenza e l’entità del danno lamentato. L’onere di allegazione che incombe sulla parte attrice assume quindi connotati e pregnanza diverse a seconda della tipologia di addebito contestato e della natura della condotta e del danno lamentato. Inoltre, affinché sorga la responsabilità del direttore generale, quest’ultimo deve poter disattendere quelle istruzioni degli amministratori la cui esecuzione, a suo giudizio, cagionerebbe (alla società, ai creditori sociali, ai singoli soci o terzi) danni dei quali sarebbe chiamato a rispondere.

L’insindacabilità del merito delle scelte di gestione degli amministratori (cd. business judgement rule) trova un preciso limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi sia ex ante, secondo i parametri della diligenza del mandatario, alla luce dell’art. 2392 c.c., sia tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione intrapresa.

La configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407, comma 2, c.c. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate ovvero denunciandole al Tribunale, ai sensi dell'art. 2409 c.c.

La presenza di irregolarità contabili non implica necessariamente una responsabilità civile a carico degli amministratori né, ancor prima, l’inadempimento degli amministratori all’incarico ricevuto: tutte le volte che l’irregolarità contabile non altera e non maschera la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, la stessa non integra una condotta negligente dell’amministratore.

Il pagamento delle imposte e degli oneri contributivi e previdenziali costituisce un dovere specifico degli amministratori di società e l’inadempimento degli obblighi tributari espone gli amministratori a responsabilità verso la società per il carico sanzionatorio derivante dalle violazioni riscontrate in sede di accertamento tributario, mentre il danno subito dalla società non può essere parametrato all’entità dell’imposta o del contributo omesso, in quanto la società era tenuta comunque a sopportarne il costo. Il danno può, quindi, essere commisurato soltanto sulla base dell’entità delle sanzioni comminate dall’amministrazione finanziaria e dagli interessi maturati successivamente alla scadenza del termine legalmente previsto, poiché tali esborsi sarebbero stati evitabili qualora l’amministratore, utilizzando l’ordinaria diligenza, avesse provveduto ad adempiere ai propri obblighi in modo regolare. Peraltro, è possibile ravvisare una responsabilità dell’amministratore solo in presenza di una condotta colpevole dello stesso, ciò presupponendo che l’amministratore – pur potendo provvedere al pagamento evitando il lievitare del debito – non lo avrebbe fatto senza giustificato motivo.

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11/03/2026
Data sentenza: 12/04/2024
Numero: 2353/2024
Carica: Presidente
Giudice: Maria Concetta Belcastro
Relatore: Song Damiani
Registro : RG – 1609 –  2016
Tribunale di Bologna, 4 Febbraio 2025, n. 839/2025
Responsabilità dell’amministratore unico di s.p.a. per mala gestio
In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 L.F., la mancata specificazione del titolo...

In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 146 L.F., la mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale, lungi dal determinare la sua nullità per indeterminatezza, fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente sia l’azione di responsabilità nell’interesse della società (ex art. 2393 c.c.), sia quella prevista nell’interesse dei creditori sociali (ex art. 2394 c.c.).

La ricezione da parte dell’amministratore, entro i cinque anni successivi alla cessazione dalla carica, di una diffida stragiudiziale contenente i medesimi addebiti formulati in giudizio interrompe il termine di prescrizione quinquennale per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità (ex art. 2393 c.c.).

In tema di azione di responsabilità a tutela dei creditori sociali (ex art. 2394 c.c.), a fronte della presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricade sull’amministratore che sollevi la relativa eccezione la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza di uno stato di incapienza patrimoniale oggettivamente percepibile.

Incorre in responsabilità per mala gestio ex artt. 2393 e 2394 c.c., sub specie di contratto concluso con sé stesso in danno della società amministrata, l’amministratore unico di s.p.a. che acquista a titolo personale quote della società controllata, a un prezzo troppo basso rispetto al reale valore di mercato. Ai fini della valutazione dell’elemento soggettivo è sufficiente la colpa desumibile dalla conoscibilità del reale valore di mercato del bene oggetto dell’operazione [nel caso di specie, sussiste in ragione del controllo, diretto e indiretto, esercitato dall’amministratore su entrambe le società coinvolte nell’operazione].

La colpa rilevante ai fini della responsabilità per mala gestio sussiste quando l’amministratore era nella condizione, se non di conoscere, quantomeno di poter conoscere, usando l’ordinaria diligenza, la minusvalenza che l’operazione avrebbe generato in capo alla società.

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07/03/2026
Data sentenza: 04/02/2025
Numero: 839/2025
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Roberta Dioguardi
Registro : RG – 8388 –  2019
Tribunale di Bologna, 13 Marzo 2026, n. 3298/2024
Azione del curatore e responsabilità gestoria: danno da omessi versamenti e pagamenti extrasociali
Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall., restano distinte l’azione sociale ex art. 2393 c.c....

Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall., restano distinte l’azione sociale ex art. 2393 c.c. e l’azione dei creditori ex art. 2394 c.c. Trattasi di azioni che conservano la loro originaria natura e disciplina. Gli amministratori rispondono ai sensi dell'art. 2476 c.c. dei danni derivanti da specifici atti di mala gestio compiuti nel periodo del loro incarico, ivi inclusi l’omesso versamento di tributi e contributi quando il pagamento sia possibile, con danno pari a sanzioni e interessi maturati, nonché i pagamenti privi di giustificazione o per finalità extrasociali o preferenziali, costituenti distrazioni e danno diretto al patrimonio sociale.

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16/02/2026
Data sentenza: 13/03/2026
Numero: 3298/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Vittorio Serra
Registro : RG – 15354 –  2022
Tribunale di Venezia, 13 Marzo 2026, n. 3056/2025
Perdita del capitale sociale e responsabilità dell’amministratore per indebita prosecuzione dell’attività sociale
Nel momento in cui l’amministratore viene a conoscenza della perdita del capitale sociale, deve provvedere senza indugio agli adempimenti volti...

Nel momento in cui l’amministratore viene a conoscenza della perdita del capitale sociale, deve provvedere senza indugio agli adempimenti volti alla ricapitalizzazione (ai sensi dell’art. 2481 ter c.c.) ovvero alla messa in liquidazione della società (ai sensi dell’art. 2484 n. 4 e ss. c.c.); in mancanza, egli risponde del danno conseguente alla prosecuzione dell’attività caratteristica, che andrà liquidato sulla base dei parametri di cui all’art. 2486, c. 3, c.c.

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03/01/2026
Data sentenza: 13/03/2026
Numero: 3056/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 411 –  2023
Tribunale di Venezia, 5 Giugno 2025, n. 2229/2025
Compromettibilità in arbitri della azione sociale di responsabilità
La controversia relativa all’azione sociale di responsabilità è compromettibile in arbitri, in quanto concernente diritti patrimoniali disponibili all’interno di un...

La controversia relativa all’azione sociale di responsabilità è compromettibile in arbitri, in quanto concernente diritti patrimoniali disponibili all'interno di un rapporto di natura contrattuale, come si desume dal fatto che detta azione possa costituire oggetto di rinuncia e transazione ex art. 2393 cc e 2476 co 5 cc.Inoltre, se è pur vero che l'art. 2476, comma 3, c.c. riconosce al socio una legittimazione individuale alla proposizione dell'azione sociale di responsabilità, si tratta, tuttavia, di una legittimazione straordinaria riconducibile alla figura della sostituzione processuale contemplata dall'art. 81 c.p.c, che ha natura derivativa rispetto a quella della società (che a sua volta è legittimata a promuovere l’azione ancorché ciò non sia normativamente previsto), come è confermato dalle disposizioni in merito al diritto dei soci che agiscono al rimborso delle spese di lite (art. 2476, quarto comma, cod. civ.) e da quelle concernenti la riserva alla società del potere di rinunciare o di transigere l'azione (art. 2476, quinto comma, cod. civ.), nonché in generale dalla considerazione che, in ogni caso, del risultato dell'azione - proposta dal socio quale sostituto processuale della società — si giova esclusivamente il patrimonio sociale. Tanto che, ove venga esercitata l’azione individuale da parte del socio di s.r.l., sussiste litisconsorzio necessario con la società medesima, posto che l'eventuale condanna dell'amministratore refluisce unicamente nel patrimonio sociale, e potendo solo la società (non il socio) rinunciare all'azione e transigerla. In ragione di ciò, ancorché l’azione venga esercitata individualmente dal socio di s.r.l., quella che viene in rilievo, sotto il profilo sostanziale, è una controversia tra società ed amministratori, che legittima l’applicazione della clausola compromissoria.

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14/12/2025
Data sentenza: 05/06/2025
Numero: 2229/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Maddalena Bassi
Registro : RG – 10645 –  2023
Tribunale di Milano, 11 Dicembre 2024, n. 10651/2021
Azione sociale di responsabilità: natura e onere della prova
L’azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, il che comporta l’onere, in capo...

L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, il che comporta l’onere, in capo all’attore, di provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.

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13/11/2025
Data sentenza: 11/12/2024
Numero: 10651/2021
Carica: Presidente
Giudice: Amina Simonetti
Relatore: Silvia Vaghi
Registro : RG – 17819 –  2021
Tribunale di Venezia, 13 Marzo 2026
Sulla competenza arbitrale nell’azione di sequestro conservativo nei confronti degli amministratori
L’art. 3, comma 52, d.lgs. 10 ottobre, 2022, n. 149 ha modificato l’art. 818 c.p.c. introducendo l’attribuzione di poteri cautelari...

L’art. 3, comma 52, d.lgs. 10 ottobre, 2022, n. 149 ha modificato l’art. 818 c.p.c. introducendo l’attribuzione di poteri cautelari agli arbitri, laddove, invece, la previgente formulazione dell’art. 818 c.p.c. non consentiva agli arbitri di concedere sequestri né altri provvedimenti cautelari. Alla luce di quanto indicato all’art. 1, comma 15, lettera c), l. 26 novembre 2021, n. 206 e tenuto altresì conto del fatto che l’arbitrato irrituale ha natura solo negoziale, il nuovo art. 818 c.p.c. va interpretato nel senso che la facoltà di concedere provvedimenti cautelari [nel caso di specie, un sequestro conservativo] possa essere attribuita ai soli arbitri rituali. Inoltre, il nuovo assetto normativo riconosce il potere cautelare agli arbitri rituali unicamente qualora vi sia una espressa volontà delle parti in tal senso, che deve formare oggetto di una pattuizione ulteriore rispetto a quella di deferire agli arbitri la risoluzione del merito della controversia.

 

L'azione sociale di responsabilità nei confronti del direttore generale di una società di capitali che, conformemente allo statuto, agisca nell'ambito delle deleghe conferitegli dal consiglio di amministrazione, non si differenzia da quella avverso un amministratore esecutivo.

 

L'azione di responsabilità sociale promossa contro gli amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi. Sul convenuto incombe, invece, l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti. Ai fini della risarcibilità del preteso danno, l'attore, oltre ad allegare, in modo specifico, l’inadempimento dell’amministratore, deve anche allegare e provare l’esistenza di un danno concreto al patrimonio sociale e la riconducibilità del danno al fatto dell’amministratore inadempiente, quand’anche cessato dall’incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente illecita o inadempiente. La società è quindi tenuta a provare la sussistenza del nesso causale tra la condotta illecita denunciata e il danno lamentato ed è altresì tenuta a dimostrare l'entità del danno stesso.

 

Ove si deduca la conclusione di un contratto in conflitto di interessi, non basta che il terzo abbia un interesse diverso o anche contrario a quello della società – situazione che può porsi, di regola, per i contratti sinallagmatici, ove al vantaggio economico prodotto da una condizione contrattuale per una parte corrisponde specularmente una minore convenienza per l’altra – dovendo essere interessi fra loro incompatibili e fare difetto i presupposti per addivenire a quel regolamento contrattuale, in quanto l’accordo non risponda a nessun interesse della società e sia per essa pregiudizievole. L’onere della prova incombente in capo a parte ricorrente non si esaurisce quindi nella prova dell’atto compiuto dall’amministratore, ma investe anche gli elementi di contesto dai quali è possibile dedurre che lo stesso implichi violazione del dovere di lealtà o di diligenza.

 

All’amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell’amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società.

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04/11/2025
Data sentenza: 13/03/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Maddalena Bassi
Registro : RG – 21303 –  2024
Tribunale di Venezia, 13 Marzo 2026, n. 1499/2025
Azione sociale di responsabilità: natura, onere della prova e dies a quo della prescrizione
L’azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l’attore...

L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.

Il termine prescrizionale dell'azione di responsabilità contro gli amministratori decorre, ai sensi dell’art. 2935 cc, dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e quindi, nel caso di illecito aquiliano ex art. 2043 cc, dal momento in cui il fatto illecito si sia perfezionato ed il danno si sia verificato nella sfera giuridica del soggetto danneggiato e risulti percepibile da quest’ultimo. Nel caso in cui il danno patito dalla società sia conseguente all’accertamento giurisdizionale della fondatezza di una pretesa risarcitoria vantata da un terzo nei suoi confronti, e della conseguente pronuncia di condanna, la decorrenza della prescrizione coincide dunque con la data di pubblicazione della sentenza definitiva.

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01/11/2025
Data sentenza: 13/03/2026
Numero: 1499/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Lisa Torresan
Registro : RG – 3333 –  2021
Tribunale di Venezia, 13 Marzo 2026, n. 3000/2025
Azione di responsabilità promossa dalla curatela fallimentare: presupposti e criteri di liquidazione del danno
Nell’ambito dell’azione sociale di responsabilità promossa contro gli amministratori, ai fini della risarcibilità del preteso danno, la curatela attrice, in...

Nell’ambito dell’azione sociale di responsabilità promossa contro gli amministratori, ai fini della risarcibilità del preteso danno, la curatela attrice, in ossequio ai principi generali in materia di ripartizione dell’onere probatorio in ambito contrattuale, oltre ad allegare l’inadempimento dell’amministratore, deve anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l’esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale, e la riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore inadempiente, quand’anche cessato dall’incarico: in ciò consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente illecita o inadempiente. La società è quindi tenuta a dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta illecita denunciata e il danno lamentato, ed altresì a dimostrare l’entità del danno stesso.

La società è tenuta ad assolvere innanzitutto, in modo puntuale, il proprio onere di allegazione, enunciando in maniera chiara gli addebiti di volta in volta imputati all’amministratore, dovendo chiarire – e provare – quale sia il comportamento che si imputa all’amministratore di aver tenuto e quale violazione, tra i molteplici doveri gravanti sul medesimo amministratore, quel comportamento ha integrato. Da ciascuna condotta illegittima ascritta all’amministratore, deve poi essere individuato un pregiudizio causalmente riconducibile a tale condotta.

La quantificazione del pregiudizio patrimoniale subito dalla società è eziologicamente riconducibile alla specifica condotta posta in essere dall’amministratore. Il danno andrà pertanto quantificato ai sensi dell’art. 2486, c. 3, c.c. nel caso in cui la violazione consista nella falsificazione o errata iscrizione di alcune poste di bilancio, la cui corretta redazione avrebbe evidenziato la perdita del capitale sociale, e dall’avere conseguentemente violato i doveri imposti dagli artt. 2482 bis e ter c.c. e dall’art. 2485 e ss. c.c. e, in particolare, l’obbligo di proseguire la gestione della società in ottica meramente conservativa.

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19/10/2025
Data sentenza: 13/03/2026
Numero: 3000/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Lisa Torresan
Registro : RG – 6185 –  2021
Tribunale di Firenze, 13 Marzo 2026, n. 1828/2025
Azione di responsabilità verso amministratori di società immobiliare
L’azione di responsabilità promossa contro amministratori ha ad oggetto i fatti di mala gestio addebitabili a questi ultimi che abbiano...

L'azione di responsabilità promossa contro amministratori ha ad oggetto i fatti di mala gestio addebitabili a questi ultimi che abbiano causato un danno alla società.

Nello specifico caso di amministratori di società immobiliare il danno alla società - fonte di responsabilità - può derivare:

a) dalla drastica ed immotivata decisione di riduzione di canoni di locazione su contratti di locazione già stipulati dalla società per immobili in titolarità di quest'ultima;

b) dal pagamento di spese non inerenti la società, soprattutto qualora tale pagamento sia a beneficio di altri soggetti riconducibili agli amministratori e, pertanto, effettuato in situazione di conflitto di interessi;

c) dalla mancata azione per richiedere a conduttori di immobili della società - relativamente a contratti di locazione cessati ma con immobili ancora in disponibilità dei conduttori - la corresponsione delle indennità di occupazione maturate, così come per la mancata applicazione dell'adeguamento ISTAT sui canoni precedentemente riscossi, se contrattualmente previsto;

d) dalla mancata messa a reddito di immobili della società, laddove sia provato che gli amministratori sono responsabili per ingiustificata inerzia protratta nel tempo.

Un interesse potenzialmente in conflitto di interesse non è soltanto, nè necessariamente, quello personale dell'amministratore, potendo esserlo anche con riferimento ad un terzo con il quale l'amministratore abbia particolari rapporti.

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13/10/2025
Data sentenza: 13/03/2026
Numero: 1828/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Niccolò Calvani
Registro : RG – 1978 –  2022
Tribunale di Catania, 3 Giugno 2025, n. 1402/2025
Principi in tema di responsabilità degli amministratori
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore della stessa l’individuazione e...

Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sè sola non giustifica che il danno da risarcire sta individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perchè si proceda ad una liquidazione siffatta, purchè siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purchè il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto. Discende che la sola mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili è circostanza in sé non dirimente, ma, in un quadro più complesso di gravi inadempienze, colora ulteriormente la condotta dell’amministratore (an) in termini di ampiezza, avvalorando la sussistenza di una condotta generalizzata idonea a porsi come causa del danno lamentato, suscettibile di essere liquidato per via equitativa ove la detta mancata o irregolare tenuta delle scritture sociali impedisca l’accertamento degli specifici effetti dannosi. In coerenza a ciò, il giudice, quando si avvalga del criterio equitativo per la quantificazione del danno, deve indicare le ragioni per le quali, da un lato, l’insolvenza sarebbe stata conseguenza delle condotte gestionali dell’amministratore e, dall’altro, l’accertamento del nesso di causalità materiale tra queste ultime ed il danno allegato sarebbe stato precluso dall’insufficienza delle scritture contabili sociali.

Nell'azione di responsabilità per mala gestio promossa nei confronti dell'amministratore, il danno risarcibile può essere determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, quale plausibile parametro per una liquidazione equitativa, purché sia stato allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e siano state indicate le ragioni che hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore.

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12/09/2025
Data sentenza: 03/06/2025
Numero: 1402/2025
Carica: Presidente
Giudice: Mariano Sciacca
Relatore: Vera Marletta
Registro : RG – 6224 –  2021
Tribunale di Firenze, 12 Dicembre 2024
Azione sociale di responsabilità e competenza del Tribunale delle Imprese
In tema di azione sociale di responsabilità ex art. 2476 c.c. la competenza territoriale del Tribunale delle Imprese è da...

In tema di azione sociale di responsabilità ex art. 2476 c.c. la competenza territoriale del Tribunale delle Imprese è da ritenersi inderogabile, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 168/2003, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 19882/2019), e va determinata per relationem in base ai criteri ordinari di collegamento previsti dagli artt. 18 e 20 c.p.c. Tali criteri trovano applicazione sia ove la responsabilità dell’amministratore venga qualificata come contrattuale — in quanto fondata sul rapporto fiduciario e organico con la società (forum contractus e forum destinatae solutionis) — sia ove venga configurata come extracontrattuale — in quanto derivante da mala gestio lesiva del patrimonio sociale (forum commissi delicti e forum destinatae solutionis). In entrambe le ipotesi, il foro competente si individua nel locus in quo l’obbligazione è sorta o avrebbe dovuto essere adempiuta, coincidente con la sede sociale pro tempore vigente al momento della gestione contestata. È irrilevante, ai fini della competenza, il successivo trasferimento della sede sociale, ove temporalmente prossimo all’introduzione del giudizio, trattandosi di mutamento inidoneo a incidere sul forum competente, anche in ossequio al principio di prevenzione del forum shopping. L’eccezione di incompetenza territoriale, in quanto relativa a competenza inderogabile, può essere rilevata ex officio dal giudice, senza necessità di specifica contestazione da parte del convenuto, diversamente da quanto previsto per le ipotesi di competenza derogabile. Non è applicabile il foro delle controversie tra soci (art. 23 c.p.c.) qualora il convenuto sia evocato esclusivamente nella qualità di amministratore, non essendo la controversia idonea a incidere sul rapporto sociale.

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01/09/2025
Data sentenza: 12/12/2024
Carica: Presidente
Giudice: Niccolò Calvani
Relatore: Linda Pattonelli
Registro : RG – 9221 –  2020
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