In caso di invenzioni ottenute nel corso di contratti d'opera o nell'ambito di prestazioni di lavoro autonomo o di attività professionale, la disciplina della titolarità dell'invenzione e dei relativi diritti patrimoniali è da ricercare nel contratto con cui le parti hanno regolato i rapporti tra di loro. Qualora infatti l'attività inventiva costituisca l'oggetto della prestazione del lavoratore autonomo, del consulente o del professionista, la giurisprudenza è concorde nel concludere che i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione nascono direttamente in capo al committente che abbia commissionato l'invenzione. Tale soluzione si giustifica sia in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 64 CPI, sia in considerazione del principio per il quale il committente acquista direttamente l'opera commissionata a titolo originario.
La volontà delle parti va ricostruita andando oltre la formulazione letterale (non decisiva) e valorizzando altri elementi, sia interni che esterni al contratto, ivi compreso il comportamento delle parti successivo al raggiungimento dell'accordo.
La qualità di lavoratore subordinato non è compatibile con quella di amministratore unico di società di capitali datrice di lavoro, non essendo configurabile il vincolo di subordinazione ove manchi la soggezione del prestatore ad un potere sovraordinato di controllo e disciplina, escluso dalla immedesimazione in unico soggetto della veste di esecutore della volontà sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla.
I contratti di co.co. co. e co.co. pro. stipulati con l’amministratore unico della società, trattandosi di meri strumenti per assicurare a quest'ultimo un compenso fisso, non sono idonei a configurare un rapporto di subordinazione o parasubordinazione dello stesso rispetto alla società, senza comportare, di conseguenza, l'applicabilità dell’art. 64 c.p.i. Quest'ultimo presuppone, infatti, l’esistenza di due autonomi e contrapposti centri di interesse, circostanza che manca quando l’attività inventiva è svolta dall’amministratore unico della società.
Qualora rientri tra le mansioni attribuite al prestatore quella di svolgere attività inventiva, le invenzioni realizzate in costanza di tale rapporto di lavoro vanno ricondotte all'ipotesi di cui all'art. 64 n. 1 c.p.i.
L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale.
Il rimedio di cui all’art. 669 decies cpc si propone di rimuovere il provvedimento non per una nuova valutazione, sotto diverso profilo, dei fatti posti a fondamento del ricorso, né per l'accertata mancanza delle condizioni necessarie alla sua concessione (ipotesi nella quale troverebbe spazio il reclamo ex art. 669 terdecies), bensì nella sola ipotesi in cui si verifichino circostanze nuove, da interpretarsi come mutamenti delle circostanze di fatto afferenti ai presupposti della concessa cautela, con esclusione, quindi, dei mutamenti delle allegazioni o delle nuove risultanze istruttorie che indeboliscano o dissolvano il fumus boni iuris.
La ctu è un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudizio nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti e non un mutamento delle circostanze rilevante ai fini della revoca dell’inibitoria ai sensi dell’art. 669 decies cpc.
L’assenza di allegazioni a sostegno del periculum in mora porta al rigetto dell’istanza di revoca o modifica del provvedimento cautelare.
Può esser brevettata come modello di utilità una forma nuova di un prodotto esistente che gli conferisca una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego, non una nuova soluzione, in rapporto allo stato dell’arte esistente all’epoca, offerta al problema tecnico che si intende risolvere (pur se priva di originalità). Ciò posto, per poter ritenere brevettabile, tramite il rinvio di cui all’art. 86 co. 1 c.p.i., come modello di utilità un oggetto d’uso, non è sufficiente che l’oggetto presenti un livello di innovazione che va oltre le soluzioni esistenti (tale è il requisito della novità) ma occorre altresì (ed è il requisito dell’attività inventiva) che il superamento dello stato della tecnica avvenga con uno sforzo inventivo non rinvenibile nelle comuni competenze del tecnico di settore.
La limitazione di un brevetto esprime la volontà del titolare di circoscrivere o ridefinire l’ambito di protezione della privativa registrata: l’intento pratico perseguito attraverso un’istanza di limitazione brevettuale è di contenerne entro un ambito più ristretto l’oggetto della protezione, rinunciando alla tutela più estesa che derivava dalla prima descrizione dell’oggetto brevettato. Ciò significa che per effetto della domanda di limitazione, alcune delle rivendicazioni o parti delle rivendicazioni originarie vengono definitivamente escluse dalla protezione e non possono più essere recuperate o riportate in vita. Ove sia realizzata una limitazione brevettuale, la valutazione di convertibilità del brevetto in modello di utilità deve essere condotta sul brevetto risultante dalla limitazione. Diversamente (valutando la convertibilità in modello di utilità dal brevetto originario) si revocherebbe, attraverso l’istituto della conversione, la limitazione del brevetto, facendone rivivere la forma originaria con un’indebita estensione retroattiva della sua portata e così violando l’affidamento riposto medio tempore dai terzi e con pregiudizio dell’interesse della collettività al libero utilizzo di oggetti e modelli su cui il titolare aveva ormai rinunciato ai diritti di privativa. Posto che il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità ex art. 76 co. 3 c.p.i., l’operazione di ricostruzione della volontà ipotetica dell’interessato deve riferirsi alla volontà espressa dal titolare con la domanda di limitazione, giacché con tale domanda il titolare del brevetto manifesta in modo chiaro ed inequivoco la sua volontà di rinunciare preventivamente a parte della protezione brevettuale. L’effetto retroattivo della limitazione brevettuale, analogamente a quanto previsto dagli artt. 68 co.1 e 69 co. 2 CBE, vale a sanare le eventuali violazioni della privativa commesse nel periodo precedente per le rivendicazioni rinunciate od emendate, oltre che realizzare un effetto deflattivo sul contenzioso dato che le limitazioni possono riguardare proprio le rivendicazioni a rischio di nullità; ma non può essere invocato per scopi estranei alla sua funzione per estendere retroattivamente l’ambito di tutela al testo originario delle rivendicazioni, anche solo nell’ambito di un’operazione di conversione ex art. 76 co. 3 c.p.i.
Nelle rivendicazioni c.d. product by process, ogni elemento caratterizzante dal punto di vista quali-quantitativo concorre a conferire al prodotto la protezione, rivestendo sempre la natura di caratteristica principale o essenziale. Di conseguenza, tutti gli elementi rivendicati - non solo di prodotto, ma anche di procedimento - sono proprietà e caratteristiche essenziali e, dunque, la loro esatta presenza assicura al prodotto le rivendicate coperture brevettuali.
La responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. presuppone che le trattative abbiano raggiunto uno stadio avanzato idoneo a ingenerare un ragionevole affidamento nella conclusione del contratto; ove manchi la concreta trattazione degli elementi essenziali e non risulti alcuna intesa, anche solo sommaria, deve escludersi l’affidamento e la domanda risarcitoria va respinta.
In tema di modello di utilità, l’accertamento della contraffazione per equivalenti presuppone che il trovato contestato riproduca il medesimo concetto innovativo e consegua una sostanziale “pari utilità” rispetto alla soluzione rivendicata; non sussiste equivalenza quando la diversa conformazione realizza un meccanismo funzionale e operativo distinto, con modalità di utilizzo che comportano risultati pratici non sovrapponibili.
La misura della descrizione ex art. 129 c.p.i. è finalizzata alla acquisizione e conservazione (i) della prova della contraffazione ovvero (ii) della misura ed entità del fenomeno contraffattivo da utilizzarsi nel giudizio di merito risarcitorio. I presupposti per la concessione della misura devono essere valutati in relazione alla specifica funzione di tutela del diritto processuale alla prova e di acquisizione e conservazione degli elementi della prospettata violazione in funzione del successivo giudizio di merito. Sotto il profilo del fumus, è sufficiente che vengano forniti indizi relativi alla titolarità della privativa in capo a chi agisce, e, quanto alla contraffazione, che vi siano elementi tali da far escludere la mera esploratività della richiesta di descrizione, fondando essi il “sospetto” della violazione e da far ritenere la pertinenza degli elementi probatori che si intendono acquisire rispetto al futuro giudizio di merito. Sotto il profilo del periculum in mora va valutata la finalità della misura volta ad acquisire ovvero a salvaguardare la prova, che potrebbe essere dispersa od occultata nel tempo necessario per giungere all’accertamento della violazione nel giudizio di merito. Detto requisito va, dunque, considerato sia in relazione all'attualità della violazione contestata e quindi al pregiudizio grave ed irreparabile che consegue agli illeciti denunciati, sia in relazione al diritto alla prova fatto valere, che potrebbe essere vanificato qualora l'iniziativa non fosse posta in essere con urgenza. E’ rispetto all’attualità del fenomeno contraffattivo dedotto che va verificata la sussistenza del periculum in mora, da valutarsi in relazione al pregiudizio che alla parte potrebbe derivare, rispetto alla tutela nel merito del diritto che si assume essere stato leso, dall’occultamento o dalla alterazione della prova.
La nullità della rivendicazione che protegge un singolo risultato inventivo non può, di per sé sola, comportare l’invalidità di una diversa rivendicazione che, pur comprendendo il trovato, presenti caratteristiche tecniche aggiuntive, funzionali a disciplinarne l’interazione tecnica con altri elementi estranei alla prima rivendicazione.
Non esiste alcun ostacolo di natura giuridica che impedisca di ritenere, in termini assoluti, che una rivendicazione dipendente possa mantenere la sua validità, con conseguente nullità solo parziale del brevetto, quando è nulla la rivendicazione principale. In tal caso, la nullità della rivendicazione principale comporta la degradazione della stessa ad arte nota, mentre la tutela brevettuale subisce un restringimento al trovato di cui alla rivendicazione dipendente.
Ai fini della integrazione dell’illecito di contraffazione indiretta, ex art. 66, c. 2, c.p.i., l’elemento oggettivo, consistente nella (i) fornitura a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata dei mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione, e (ii) la successiva contraffazione diretta da parte dei terzi, concorre con l’esigenza che l’autore della contraffazione sia consapevole dell'uso illecito che gli acquirenti faranno del prodotto idoneo a realizzare l'invenzione brevettata. Il terzo deve avere conoscenza dell'idoneità e della destinazione dei mezzi prodotti ad attuare l'invenzione, ovvero deve poterla acquisire con l'ordinaria diligenza. In particolare, è richiesto che vi sia un “uso illecito”, ossia contraffattivo, da parte dell’acquirente del “mezzo” offerto dal terzo-autore della contraffazione indiretta. Dunque la configurazione “a valle” della contraffazione diretta è ritenuta necessaria al fine di connotare di illiceità, quale contraffazione indiretta, l’attività svolta “a monte” dal terzo. Si tratta di una scelta ermeneutica ben precisa, dettata al fine di perimetrare l’ambito di applicazione della contraffazione indiretta quale tutela offerta al titolare del brevetto: non può essere invocata per censurare l’attività del fornitore “a monte” a prescindere dall’illiceità dell’attività svolta “a valle”.
L’art. 121 bis c.p.i. prevede dei mezzi istruttori di carattere endoprocessuale che non possono integrare una domanda di merito autonoma, ma soltanto strumentale ad altre domande mirate a contrastare la violazione di un diritto di privativa disciplinato dal c.p.i.
In tema di brevetti per invenzione, difetta il requisito dell’attività inventiva quando la soluzione proposta si risolve nella mera sostituzione del meccanismo noto con altro analogo e idealmente intercambiabile con il primo, configurandosi, quindi, come una soluzione evidente per una persona esperta del ramo.
La perizia di parte stragiudiziale, in quanto svolta in assenza di contraddittorio, è inidonea a costituire prova in giudizio ed è considerata una mera allegazione difensiva liberamente apprezzata dal giudice.
In assenza di un accertamento tecnico preventivo attuabile attraverso gli strumenti tipici contemplati dal codice di rito e dal codice della proprietà industriale, le indagini effettuate dalla parte devono essere svolte nel rispetto di quelle precise sequenze procedimentali, documentate, che per prassi caratterizzano anche i campionamenti effettuati da privati (prelievo del campione documentato, custodia in contenitore sigillato e tracciamento sino alla consegna in laboratorio).
[Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto di non poter riconoscere attendibilità alla perizia di parte dell'attrice Sun World International volta a dimostrare l'identità genetica tra l'uva venduta dalla convenuta Conad e quella coperta dal brevetto dell'attrice a causa del difetto di condizioni di trasparenza sul confezionamento del campione analizzato e sulla sua tracciabilità.]
Il brevetto, pur se sufficientemente descritto, è nullo se il suo oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale ai sensi degli artt. 76 comma 1 lett. C) e 79 cpi.
In un giudizio di contraffazione di brevetto, la revoca di un provvedimento cautelare, ai sensi dell’art. 669-decies c.p.c., “processualmente definitivo” può avvenire soltanto qualora emerga un “fatto nuovo”, diverso dal decorso del tempo, e rilevante, sotto il profilo del periculum in mora o del fumus boni iuris, ai fini della rinnovazione dello stesso giudizio cautelare. In tal caso l’esito di una prova, in quanto mero fatto processuale e non fatto storico, potrebbe apportare un nuovo elemento di giudizio, ma alla sola condizione che il dato rilevato risulti in sé pacifico e si sottragga, perciò, alla necessità di una valutazione da parte del giudice.
La corretta valutazione dell'attività inventiva di un documento brevettuale non può ridursi alla mera combinazione di insegnamenti diversi presenti in un documento o ad apodittiche affermazioni su possibili modifiche da apportare alle apparecchiature note per arrivare senza sforzo inventivo all'invenzione rivendicata. Quindi la sinergia funzionale delle rivendicazioni brevettuali deve indurre a valutarne l'aspetto inventivo non in modo separato, secondo l'approccio ai problemi parziali, ma appunto in funzione del loro scopo sinergico.
I presupposti per la configurazione della contraffazione indiretta "contributory infringement" sono due: la specifica destinazione dei mezzi offerti all'attuazione dell'invenzione e la consapevolezza di tale specifica destinazione da parte di chi li offre. In particolare, nel caso di prodotti in commercio, l'illecito si concretizza solo a fronte della dimostrata attiva partecipazione all'attuazione dell'illecito da parte dell'utente finale.