Il patronimico, quando corrisponde a un marchio, può essere utilizzato purché tale uso non determini un effetto confusorio. Chi registra il proprio cognome come marchio patronimico e lo cede in seguito a terzi può continuare a utilizzare il cognome esclusivamente in funzione descrittiva per le proprie attività professionali, ma solo a condizione di non provocare un effetto di agganciamento e confusione con il marchio. Pertanto, sussiste la contraffazione quando il marchio accusato contenga il patronimico protetto, pur se accompagnato da altri elementi.
L'articolo 2557 c.c. , in tema di divieto di concorrenza, trova applicazione analogica nel caso in cui, anziché l'azienda, siano cedute le partecipazioni di controllo di una società che esercita un'impresa commerciale.
L'indicazione di un prezzo assolutamente privo di valore, meramente apparente e simbolico, può determinare la nullità del contratto di compravendita per difetto di causa.
Nell'ambito della risoluzione di un più ampio rapporto di collaborazione, occorre stabilire se il contratto risolto faccia parte di un’ipotesi di collegamento negoziale con un successivo contratto di cessione del marchio. Qualora risultasse sussistente il suddetto collegamento, dalla risoluzione del primo negozio discenderebbe anche (altro…)
In presenza di un contratto di cessione di azienda che indichi sia i marchi ceduti che la clientela spartita, l’utilizzo di una parte dei marchi di cui essa non è stata cessionaria (nei confronti dei clienti propri e del cedente) comporta responsabilità extracontrattuale per violazione di tali marchi e per concorrenza sleale ex art. 2598 c.c... La circostanza che la cedente abbia rifornito la convenuta perchè questa rivendesse alcuni prodotti che rechino i marchi non ceduti, non implica consenso all’utilizzo da parte della cessionaria, anche dei marchi non espressamente ceduti.
Va esclusa la violazione del diritto d’autore relativamente a diciture e slogan riportati su prodotti quando non risultino avere un particolare contenuto creativo (non trattandosi di frasi di speciale originalità, tali da distinguersi da altre frasi commerciali e da eccellere per contenuto di fantasia).
La mancata configurabilità della privativa di diritto d'autore su slogan o diciture commerciali non esclude che la pedissequa ripetizione delle medesime frasi sui prodotti commercializzati da un concorrente, unitamente all’imitazione dei segni distintivi e del packaging propri della parte, comporti la violazione della correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.p.c..
La dichiarazione di accettazione da parte del creditore dell’offerta reale contenuta in un verbale notarile e la contestuale esazione dei contenuti dell’offerta (nella specie ritiro da parte del creditore di assegni a lui intestati) senza alcuna specificazione di imputazione del pagamento, in ipotesi di obbligazioni tra stessi soggetti, deve intendersi a saldo dell’obbligazione indicata dal debitore. (altro…)
Non sussiste responsabilità precontrattuale qualora la trattativa, volta alla costituzione di una società per lo svolgimento di un’attività (di sfruttamento di un marchio da acquisire) in comune, sia stata interrotta non per fatto volontario di una delle parti, bensì in ragione di un fatto di un terzo, anche qualora una delle parti abbia successivamente svolto l’attività in proprio (nella specie, il terzo titolare del marchio acquisendo si rifiutava di cedere il medesimo se alla newco cessionaria avesse partecipato una delle parti, sua concorrente).